Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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mora del
creditore
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Nozione (art. 1206 c.c.): il
creditore è in mora quando senza alcun motivo legittimo si rifiuta di
ricevere il pagamento offerto dal debitore nei modi indicati dalla legge
oppure non compie quanto è necessario affinché il debitore possa
adempiere all'obbligazione.
L'articolo 1206 del codice
civile indica le condizioni alle quali può aversi mora del creditore; si
tratta di una situazione atipica dove il creditore, invece di ottenere
quanto gli è dovuto, rifiuta o ostacola l'adempimento del debitore.
Questa situazione, per quanto paradossale possa
sembrare, spesso avviene nella realtà, poiché il creditore, per i motivi più
vari, cerca di mantenere una posizione di supremazia nei confronti della
persona del debitore, supremazia che appunto gli deriva dall'esistenza del
vincolo obbligatorio.
Il codice civile parla di " mora del creditore "
accostandola, almeno dal punto di vista terminologico, alla ben più
frequente mora del debitore. In realtà si tratta di situazioni completamente
differenti, perché il creditore non è obbligato ma solo onerato a ricevere
la prestazione, mentre il debitore è obbligato ad adempiere; tuttavia il
comportamento del creditore può causare difficoltà e danni al debitore che
per questo motivo deve avere il modo di liberarsi all'obbligazione anche
quando il creditore non voglia.
Vediamo schematicamente le varie fasi che portano alla
liberazione del debitore:
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il debitore offre di eseguire la sua prestazione nei termini stabiliti,
ma il creditore la rifiuta senza alcun motivo legittimo (offerta non
formale art. 1220 c.c.);
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di fronte al rifiuto del creditore a ricevere la prestazione, il
debitore ricorre a un'offerta fatta secondo le modalità dell'articolo
1208 c.c. detta " offerta solenne ".
L'offerta solenne ha caratteristiche diverse secondo
il tipo di prestazione:
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è reale se l'obbligazione ha per oggetto denaro titoli di credito oppure
cose mobili da consegnare al domicilio del creditore;
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se si tratta di cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio
del creditore l'offerta consiste dell'intimazione a riceverle (offerta
per intimazione);
-
se deve essere consegnato un immobile,
l’offerta consiste dell'intimazione al creditore di prenderne possesso
(art. 1216 c.c.);
d. se la prestazione consiste in un fare il
creditore è costituito in mora mediante intimazione di ricevere la
prestazione o di compiere gli atti necessari affinché questa possa
svolgersi (art. 1217 c.c.);
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eseguita correttamente l’offerta solenne, e rifiutata dal creditore,
quest'ultimo è considerato a tutti gli effetti in mora con le
conseguenze stabilite dall'articolo 1207 c.c.
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per liberarsi definitivamente dall'obbligazione il debitore, di fronte
al perdurare del rifiuto del creditore a ricevere la prestazione, dovrà
depositare le cose dovute (art. 1210 c.c.) secondo le modalità indicate
dall'articolo 1212 c.c.; solo quando il creditore accetta il deposito,
oppure, in caso di rifiuto, quando passa in giudicato la sentenza con la
quale viene ritenuto valido il deposito, il debitore sarà completamente
liberato dell'obbligazione.
Il debitore che vuole evitare le
conseguenze che derivano dallo inadempimento è quindi costretto a offrire la
sua prestazione con un'offerta solenne.
Eseguita l'offerta solenne si produrranno gli effetti
della mora del creditore, effetti che sono schematizzati qui sotto:
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il creditore subisce il rischio derivante dall'impossibilità
sopravvenuta dalla prestazione per causa non imputabile al debitore;
-
il debitore non deve più corrispondere gli interessi o i frutti della
cosa;
-
il creditore è tenuto a risarcire il debitore degli eventuali danni
derivanti dalla mora e a rimborsarlo delle spese per la custodia e la
conservazione della cosa dovuta.
Abbiamo
parlato dell'offerta eseguita secondo le regole dell'articolo 1220. Si
tratta dell'ipotesi dell'offerta non formale che il debitore deve
logicamente compiere prima di passare all'offerta solenne. Questo tipo di
offerta non produce certamente gli effetti dell'offerta solenne, ma
impedisce che si producano gli effetti negativi della mora del debitore di
cui ci occuperemo nel successivo paragrafo.
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