Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

Il debitore garantisce l'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti futuri (art. 2740 c.c.).  Ciò vuol dire che in caso di inadempimento il creditore potrà rivalersi sul patrimonio debitore per i danni che eventualmente gli siano stati provocati. Quest'attività si svolge dopo l'inadempimento del debitore e si sostanzia, in caso di mancanza di collaborazione del debitore, attraverso il procedimento di esecuzione forzata.
In molti casi, tuttavia, l'esecuzione sui beni del debitore inadempiente non è efficace per la protezione dell'interesse del creditore, sia perché il debitore sottrae i suoi beni all'esercizio dell'azione esecutiva, sia perché il creditore potrebbe scoprire che il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare il suo diritto di credito e al risarcimento.
Per questo motivo il legislatore agli articoli 2900 e seguenti del codice civile permette, a certe condizioni, al creditore di agire prima che si sia verificato l'inadempimento del debitore, ponendo dei vincoli sul suo patrimonio o sostituendosi a lui nell'esercizio di certe azioni.  In questo modo il creditore che teme di veder sfumare la garanzia fornita dal patrimonio del debitore è sicuro di conservarla poiché ha già sottoposto a vincolo i beni di quel patrimonio. È certo che il creditore non potrà in ogni caso agire preventivamente contro il debitore, ma potrà farlo quando vi siano delle condizioni che fanno temere di perdere la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore. Occupiamoci quindi di questi strumenti tutela preventiva che il legislatore mette a disposizione del creditore che teme di perdere la garanzia rappresentato patrimonio del debitore.

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