Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
Il debitore garantisce l'adempimento
dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti futuri (art. 2740 c.c.).
Ciò vuol dire che in caso di inadempimento il
creditore potrà rivalersi sul patrimonio debitore per i danni che
eventualmente gli siano stati provocati. Quest'attività si svolge dopo
l'inadempimento del debitore e si sostanzia, in caso di mancanza di
collaborazione del debitore, attraverso il procedimento di esecuzione
forzata.
In molti casi, tuttavia, l'esecuzione sui beni del
debitore inadempiente non è efficace per la protezione dell'interesse del
creditore, sia perché il debitore sottrae i suoi beni all'esercizio
dell'azione esecutiva, sia perché il creditore potrebbe scoprire che il
patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare il suo diritto di
credito e al risarcimento.
Per questo motivo il legislatore agli articoli 2900 e
seguenti del codice civile permette, a certe condizioni, al creditore di
agire prima che si sia verificato l'inadempimento del debitore, ponendo dei
vincoli sul suo patrimonio o sostituendosi a lui nell'esercizio di certe
azioni.
In questo modo il creditore che teme di veder sfumare
la garanzia fornita dal patrimonio del debitore è sicuro di conservarla
poiché ha già sottoposto a vincolo i beni di quel patrimonio. È certo che il
creditore non potrà in ogni caso agire preventivamente contro il debitore,
ma potrà farlo quando vi siano delle condizioni che fanno temere di perdere
la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore. Occupiamoci quindi di
questi strumenti tutela preventiva che il legislatore mette a disposizione
del creditore che teme di perdere la garanzia rappresentato patrimonio del
debitore.
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