Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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matrimonio concordatario
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Nozione: è il matrimonio celebrato secondo i riti
della religione cattolica che in base agli accordi tra la chiesa cattolica
ed il governo italiano ha effetti anche di natura civile.
Sappiamo che gli stati
moderni sono laici e, quindi, indifferenti alle vicende religiose delle
chiese che operano al loro interno. Non si può ignorare, tuttavia, che in
Italia la religione cattolica ha profonde radici e fa parte integrante della
nostra storia e cultura.
Uno degli aspetti dove maggiormente si riscontra
questo legame con la cultura cattolica è sicuramente quello della famiglia,
dove la chiesa cattolica interviene in diversi momenti della vicenda
familiare. Per questi motivi lo Stato italiano non è rimasto indifferente al
sacramento del matrimonio, riconoscendo effetti civili al rito matrimoniale
celebrato innanzi ad un ministro della chiesa cattolica. Nel nostro
ordinamento esiste il matrimonio civile, di cui ci siamo già occupati, e il
matrimonio concordatario regolato dal concordato del 1929 (l. 27\05\1929 n.
847) e dall'accordo di revisione del concordato siglato insieme ad un
protocollo addizionale il 18 febbraio 1984. Osserviamo subito che il
concordato del 1929 non è stato abrogato nel suo complesso, ma sono state
abrogate le singole disposizioni incompatibili con i nuovi accordi. Vediamo,
quindi, gli aspetti essenziali del matrimonio concordatario:
-
Validità del
matrimonio canonico: le questioni relative alla costituzione e
validità del vincolo sono regolate dal diritto canonico e rientrano
nella giurisdizione dei tribunali ecclesiastici, mentre tutto ciò che
attiene al rapporto e il procedimento giurisdizionale relativo alla
esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche di nullità rientra nella
competenza dello Stato;
-
Pubblicazione del matrimonio
canonico: la celebrazione del matrimonio canonico deve essere
preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura del parroco con affissione
di avviso innanzi alla porta della chiesa contenente tutte le notizie
necessarie per individuare gli sposi. Le pubblicazioni devono, inoltre,
essere eseguite anche alla porta della casa comunale. Trascorsi i
termini di legge, l'ufficiale di stato civile, ove rilevi che non gli
sia stata notificata alcuna opposizione, rilascia un certificato dove si
dichiara che non esistono cause che si oppongono alla celebrazione del
matrimonio valido agli effetti civili;
-
Particolarità della celebrazione:
la celebrazione avviene secondo il rito religioso, ma subito dopo di
essa, il parroco deve spiegare agli sposi gli effetti civili del
matrimonio leggendo gli articoli del codice civile che riguardano i
diritti e doveri dei coniugi. Successivamente redigerà in doppio
originale l'atto di matrimonio nel quale potranno essere inserite le
dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge civile (art. 8 accordo
18\02\84);
-
Trascrizione del matrimonio
canonico (art. 8 accordo18\02\84): il matrimonio deve essere
trascritto nei registri dello stato civile. Il parroco richiede la
trascrizione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è stato
celebrato il matrimonio. L'ufficiale dello stato civile se sussistono le
condizioni, la effettua entro ventiquattro ore dalla richiesta del
parroco. La trascrizione ha efficacia costitutiva degli effetti civili
del matrimonio religioso (art.
5 l. 27\05\1929). La trascrizione ha efficacia
retroattiva nel senso che gli effetti civili si producono sin dal giorno
della celebrazione del matrimonio religioso. Su richiesta dei coniugi si
può effettuare la trascrizione tardiva; anch'essa ha efficacia
retroattiva.
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