Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
mandato di credito
1.la persona che conferisce l'incarico (di solito
attraverso una lettera di credito o credenziale) detto promissario;
2.la persona che accetta l'incarico detto
promittente che farà credito al terzo; 3.il terzo, futuro debitore del
promittente.
Come si vede con il mandato di
credito il promissario garantisce il pagamento del debito costituendosi come
fideiussore per debito futuro, ed è per questo motivo che attraverso il
mandato di credito abbiamo la costituzione di una garanzia di tipo
personale.
Il mandato di credito si costituisce per contratto, ma
incerta è la sua natura giuridica poiché vi ritroviamo gli elementi del
mandato e della fideiussione; in ogni caso si esclude che al contratto
partecipino tutti e tre i soggetti coinvolti essendo il terzo comunque
estraneo alla stipulazione, come pure si esclude trattarsi di contratto a
favore del terzo (art. 1411 c.c.).
Se dopo l'assunzione dell'incarico peggiorano le
condizioni patrimoniali del promissario o del terzo, tanto da rendere
notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, il promittente
può anche non eseguire l'incarico e, quindi, non fare più credito al terzo.
È bene precisare, però, che se le notevoli difficoltà
economiche riguardano solo il terzo, in base all'art. 1956 (espressamente
richiamato dall'art. 1959 c.c.), il promissario è liberato dalla garanzia, e
il contratto si estingue, se il promittente faccia comunque credito al terzo
senza autorizzazione dello stesso promissario.
Torna alla pagina iniziale del manuale