Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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mandato di credito

 Nel mandato di credito abbiamo, quindi, tre soggetti:
1.la persona che conferisce l'incarico (di solito attraverso una lettera di credito o credenziale) detto promissario;
2.la persona che accetta l'incarico detto promittente che farà credito al terzo; 3.il terzo, futuro debitore del promittente.

Come si vede con il mandato di credito il promissario garantisce il pagamento del debito costituendosi come fideiussore per debito futuro, ed è per questo motivo che attraverso il mandato di credito abbiamo la costituzione di una garanzia di tipo personale.
Il mandato di credito si costituisce per contratto, ma incerta è la sua natura giuridica poiché vi ritroviamo gli elementi del mandato e della fideiussione; in ogni caso si esclude che al contratto partecipino tutti e tre i soggetti coinvolti essendo il terzo comunque estraneo alla stipulazione, come pure si esclude trattarsi di contratto a favore del terzo (art. 1411 c.c.).
Se dopo l'assunzione dell'incarico peggiorano le condizioni patrimoniali del promissario o del terzo, tanto da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, il promittente può anche non eseguire l'incarico e, quindi, non fare più credito al terzo.
È bene precisare, però, che se le notevoli difficoltà economiche riguardano solo il terzo, in base all'art. 1956 (espressamente richiamato dall'art. 1959 c.c.), il promissario è liberato dalla garanzia, e il contratto si estingue, se il promittente faccia comunque credito al terzo senza autorizzazione dello stesso promissario.

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