Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
luci vedute o prospetti
Il codice civile regola in maniera dettagliata anche la possibilità di ottenere luce e aria dal fondo del vicino aprendo delle finestre o balconi sul muro che, oltre a far entrare luce e aria nella costruzione, permettono anche di guardare il fondo del vicino, fatto che non sempre potrebbe essere gradito. In primo luogo si distingue tra luci e vedute (art. 900 c.c.):
In merito alle luci si
stabilisce che devono:1.essere munite di un'inferriata idonea a garantire la
sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano
maggiori di tre centimetri quadrati; 2.avere il lato inferiore a un’altezza
non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale
si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di
due metri, se sono ai piani superiori; 3. avere il lato inferiore a
un’altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a
meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore
al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare
l'altezza stessa.
Si stabilisce, inoltre, che le luci possono essere
aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui (art. 903 c.c.),
ma se il muro è comune nessuno dei proprietari può aprire luci senza il
consenso dell'altro. La presenza di luci, tuttavia, non impedisce al vicino
di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza
(art. 904 c.c.)
Torna alla pagina iniziale del manuale