Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Ciò non toglie, però, che possano sorgere
questioni circa la paternità del figlio, e l’esistenza del matrimonio
comporta una serie di presunzioni circa la paternità del figlio nato in
costanza di matrimonio, le presunzioni di paternità.
L'accertamento della maternità, invece, non pone
particolari problemi poiché, come afferma il famoso detto latino "mater
sempre certa est".
Focalizziamo la nostra attenzione, quindi, sulla
presunzione di paternità e su quella di concepimento durante il matrimonio.
Quest'ultima presunzione è
assoluta, nel senso che non ammette prova contraria, ma questo non deve far
pensare che il marito debba per forza considerarsi il padre del figlio nato
in questi periodi.
Se, infatti, mettiamo a confronto la presunzione
di paternità di cui all'articolo 231 e quella di concepimento di cui
all'articolo 232, scopriamo che si riferiscono a casi diversi.
L'articolo 232 ( presunzione di concepimento) non
fa altro che stabilire che si presume concepito durante matrimonio il figlio
nato nei periodi di tempo indicati. L'articolo 231, invece, si limita a dire
che si presume figlio del marito quello nato durante il matrimonio anche,
cioè, quello nato
non dopo i 300 giorni dallo scioglimento o
annullamento del matrimonio.
Si spiega, allora, come la presunzione di cui
all'articolo 232 sia assoluta, nel senso che non è possibile decidere
diversamente circa nascita in costanza di matrimonio di un figlio nato in
quei periodi di tempo, mentre, la presunzione di cui all'articolo 231 sia
relativa, nel senso che il marito può tramite azione di disconoscimento
della paternità far accertare che il figlio nato durante matrimonio non sia
stato generato da lui.
Può accadere che il figlio sia nato dopo i 300 dal
suo annullamento; come considerare questo figlio? Leggiamo, ex art. 234,
la risposta:
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