Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
limiti legali
Nozione: sono le limitazioni che l'ordinamento
impone alle facoltà del proprietario.
Nella definizione dell'art.
832 abbiamo visto che le facoltà attraverso le quali si esplica il diritto
di proprietà sono fondamentalmente illimitate.
Si è infatti deciso di indicare i limiti del
diritto di proprietà, piuttosto che elencarne le facoltà, con l'ovvia
conseguenza che il proprietario può fare del suo diritto e della cosa che ne
è oggetto ciò che vuole, ma questa illimitata signoria del suo volere trova
il confine nei limiti imposti dalla legge.
Questi si incontrano sia nel codice civile che
nelle leggi speciali, e spesso comprimono in maniera rilevante il diritto di
proprietà (pensiamo ai divieti di edificare in zone di interesse
paesaggistico o archeologico).
In questa sede ci occuperemo dei soli limiti che
emergono dal codice civile, rimandano allo studio del diritto amministrativo
lo studio dei provvedimenti e delle altre leggi che incidono sul diritto di
proprietà. Le limitazioni cui va incontro il proprietario, soprattutto il
proprietario d’immobili o fondi, sono fondamentalmente di due categorie:
a)limiti imposti per ragioni di pubblico interesse; b) limiti imposti per
salvaguardare i concorrenti diritti di altri soggetti privati.
Prima di affrontare e elencare le
diverse ipotesi di limitazione del diritto di proprietà, il codice civile
all'art. 833 pone una norma di carattere generale che vieta al proprietario
di compiere atti di emulazione che sono;
"atti i quali non
abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri"
(divieto di atti emulativi).
Il proprietario, infatti, del suo bene, può farne
ciò che vuole, ma non può compiere degli atti al solo scopo di arrecare
danno ad altri.
Si fa spesso riferimento a un caso realmente
accaduto in Francia, di un proprietario che piantò dei pali altissimi sul
suo terreno per impedire l'atterraggio di un aereo sul terreno confinante. È
importante sottolineare, che per realizzare la previsione dell'art. 833 non
basta che l'atto possa arrecare danno ad altri, ma è anche necessario che
sia stato compiuto "al solo scopo" di arrecare danno o molestia.
Se, quindi, il proprietario pianta dei pali
altissimi sul suo terreno anche per istallarci dei reattori eolici, l'atto
non sarà emulativo e quindi lecito.
Ma torniamo ai limiti specifici imposti
dall'ordinamento al diritto di proprietà, parlando di quelli imposti per
ragioni di pubblico interesse, che si esprimono con espropriazione per
pubblica utilità, requisizione, limiti alla proprietà edilizia.
Cominciando dall’espropriazione
per pubblica utilità, secondo l’art. 834 c.c. il
proprietario può essere privato della proprietà del suo bene (espropriato)
in tutto o in parte per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata e
contro il pagamento di una giusta indennità. L'art. 834 puntualizza
ulteriormente la previsione del comma terzo dell'art. 42 della Costituzione
che prevede l'espropriazione del diritto di proprietà per motivi di pubblico
interesse. La materia ha subito nel corso del tempo numerosi interventi,
dalla fondamentale legge 25\06\1865 n. 2359 alla l. 4\08\1992 n. 359 che ha
attribuito alle regioni la competenza per la dichiarazione di pubblica
utilità. L'espropriazione riguarda fondamentalmente beni immobili, anche se
vi sono norme che prevedono l'espropriazione anche di particolari beni
mobili.
La
requisizione (art. 835 c.c.), può essere disposta
per gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili e avere oggetto
beni mobili o immobili. La requisizione si distingue dall’espropriazione per
una serie di importanti motivi: 1) può essere disposta solo per gravi
ed urgenti necessità pubbliche, militari o civili o non per semplici motivi
di pubblico interesse. 2) può riguardare indistintamente beni mobili e
immobili; 3) la requisizione di beni immobili ha carattere temporaneo,
mentre quella relativa ai beni mobili può portare al trasferimento del
diritto di proprietà sul bene requisito. In comune con l'espropriazione la
requisizione ha le fonti normative da cui deriva (leggi speciali) e la
previsione dell'indennità dovuta al proprietario.
Venendo ai limiti alla
proprietà edilizia, come abbiamo più volte
affermato, il proprietario può disporre del suo bene nella maniera che
ritiene più opportuna. In certi casi, tuttavia, la natura del bene limita
molto alcune sue facoltà, e ciò è in particolar modo evidente nel caso di
proprietà edilizia. Il codice civile, infatti, agli artt. 869 e ss.
pone una serie di limiti al potere del proprietario di costruire e
riedificare, o modificare le costruzioni esistenti. Il limite fondamentale
consiste nel rispetto dei piani regolatori, che molto spesso possono anche
negare o limitare in maniera incisiva la facoltà di costruire o modificare
preesistenti costruzioni. Ricordiamo, inoltre, che in generale il potere di
costruire, il c.d. ius aedificandi, era subordinato al rilascio di una
concessione edilizia, cioè il provvedimento attraverso il quale l'autorità
comunale consentiva che si realizzassero le trasformazioni edilizie
richieste. È da notare che la l. 10\1977 (c.d. legge Bucalossi) pareva
operare lo scorporo dello ius aedificandi dal contenuto del diritto di
proprietà, attribuendo la facoltà di edificare alla pubblica
amministrazione, ma
Passiamo, ora, agli altri limiti previsti dalla
legge, voluti principalmente per regolare i rapporti di vicinato che si
manifestano nelle seguenti situazioni:
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