Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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legittima difesa

 
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·         Nozione: è l'ipotesi in cui si arreca un danno per esservi costretti  dalla necessità di difendere sé o altri contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

La nozione civilistica sulla legittima difesa l'abbiamo ricavata "fondendo" l'art. 2044 c.c. e l'art. 52 c.p. L'art. 2044, infatti, si limita a stabilire la mancanza di responsabilità di chi agisce per legittima difesa, ma non specifica cos'è la legittima difesa. Ci soccorre, allora, l'art. 52 c.p. primo comma secondo cui: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”.
Stabilito che non è punibile penalmente chi agisce per legittima difesa, sarebbe poi assurdo ammettere che l'agente dovrebbe risarcire i danni all'aggressore. È vero, infatti, che in presenza di questa esimente l'atto compiuto non è antigiuridico e, quindi, non produce quel danno ingiusto di cui parla l'art. 2043 c.c.

Vediamo ora, in quale caso può parlarsi di legittima difesa analizzando gli articoli 2044 c.c. e 52 c.p. In primo luogo è necessario che esista realmente una situazione di pericolo e che non sia immaginaria. Se mi trovo in una strada buia e, credendo di essere aggredito, ferisco un passante, mi troverò in una situazione di errore che non mi farà andare esente da responsabilità. In questo caso di errore sull’esistenza dello stato di pericolo si potrà rispondere per colpa, e non per dolo, per non aver valutato adeguatamente la situazione pericolosa, stato psicologico rilevante ai fini dell'entità del risarcimento. Il pericolo deve essere attuale e non passato o futuro. Se dopo essere stato rapinato riconosco per strada il mio aggressore, non potrò ferirlo e poi invocare l'esimente.
Venendo ai requisiti dell'offesa questa deve essere ingiusta; non lo è, ad esempio, quella portata da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, come quando si esegue uno sfratto, lo è, invece, se l'aggressione proviene da un incapace. L'aggressione deve essere rivolta a ledere un diritto, anche patrimoniale sia dell'aggredito sia di altri. Ci troveremo in ipotesi di legittima difesa anche quando si blocchi violentemente un ladro che sta per rubare un’autovettura di proprietà altrui. Anche la difesa deve avere specifiche caratteristiche. In primo luogo deve essere necessaria per difendere il diritto, anche se questo non vuol dire che l'aggredito debba sempre fuggire di fronte all'aggressore. La difesa deve poi essere proporzionata all'offesa.
Non lo sarebbe nel caso in cui di fronte ad una lieve aggressione, si reagisca ferendo gravemente l'aggressore, anche se in queste ipotesi bisognerà valutare la situazione caso per caso. Quando non vi sia proporzionalità avremo l'ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa, che non esclude la responsabilità, anche se, in questa ipotesi, si può ritenere, ai fini dell'entità del risarcimento, esistente un concorso di colpa dell'aggressore con la conseguente applicazione, in base al richiamo dell'art. 2056 c.c., dell'art. 1227 c.c. 

La legge 26 aprile 2019 n. 36, che ha riformato la legittima difesa, ha modificato l'art. 2044 cc. per regolare le conseguenze civili della legittima difesa.
In primo luogo nei casi di legittima difesa c.d. "domiciliare" cioè quella prevista dall'art. 52 c.p. commi 2,3, e 4, si esclude la responsabilità civile di chi abbia agito in stato di legittima difesa domiciliare.
Poi si prevede, nei casi di eccesso di legittima difesa secondo il nuovo secondo comma dell'art. 55 c.p. quando l'agente non sia punibile, la possibilità che  al danneggiato, vittima dell’eccesso di legittima difesa, sia  dovuta un’indennità  la  cui  misura  è  rimessa all'equo apprezzamento  del  giudice,  tenuto  anche  conto  della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

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