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legittima difesa
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Nozione: è l'ipotesi in cui si arreca un danno per
esservi costretti dalla necessità di difendere sé o altri contro il
pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia
proporzionata all'offesa.
Vediamo ora, in quale
caso può parlarsi di legittima difesa analizzando gli articoli 2044 c.c. e
52 c.p. In primo luogo è necessario che esista realmente una situazione di
pericolo e che non sia immaginaria. Se mi trovo in una strada buia e,
credendo di essere aggredito, ferisco un passante, mi troverò in una
situazione di errore che non mi farà andare esente da responsabilità. In
questo caso di errore sull’esistenza dello stato di pericolo si potrà
rispondere per colpa, e non per dolo, per non aver valutato adeguatamente la
situazione pericolosa, stato psicologico rilevante ai fini dell'entità del
risarcimento. Il pericolo deve essere
attuale e
non passato o futuro. Se dopo essere stato rapinato riconosco per strada il
mio aggressore, non potrò ferirlo e poi invocare l'esimente.
Venendo ai requisiti
dell'offesa
questa deve essere
ingiusta;
non lo è, ad esempio, quella portata da pubblici ufficiali nell'esercizio
delle loro funzioni, come quando si esegue uno sfratto, lo è, invece, se
l'aggressione proviene da un incapace. L'aggressione deve essere rivolta
a ledere un
diritto, anche patrimoniale sia dell'aggredito sia di altri.
Ci troveremo in ipotesi di legittima difesa anche quando si blocchi
violentemente un ladro che sta per rubare un’autovettura di proprietà
altrui. Anche la difesa
deve avere specifiche caratteristiche. In primo luogo deve essere
necessaria per
difendere il diritto,
anche se questo non vuol dire che l'aggredito debba
sempre fuggire di fronte all'aggressore.
La difesa deve poi essere
proporzionata
all'offesa.
Non lo sarebbe nel caso in cui di fronte ad una
lieve aggressione, si reagisca ferendo gravemente l'aggressore, anche se in
queste ipotesi bisognerà valutare la situazione caso per caso. Quando non vi
sia proporzionalità avremo l'ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa,
che non esclude la responsabilità, anche se, in questa ipotesi, si può
ritenere, ai fini dell'entità del risarcimento, esistente un concorso di
colpa dell'aggressore con la conseguente applicazione, in base al richiamo
dell'art. 2056 c.c., dell'art. 1227 c.c.
In primo luogo nei casi di legittima difesa c.d.
"domiciliare" cioè quella prevista dall'art. 52 c.p. commi 2,3, e 4, si
esclude la responsabilità civile di chi abbia agito in stato di legittima
difesa domiciliare.
Poi si prevede, nei casi di eccesso di legittima
difesa secondo il nuovo secondo comma dell'art. 55 c.p. quando l'agente non
sia punibile, la possibilità che
al danneggiato, vittima
dell’eccesso di legittima difesa, sia
dovuta un’indennità la
cui misura
è rimessa all'equo
apprezzamento del
giudice, tenuto
anche conto
della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale
della condotta posta in essere dal danneggiato.
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