Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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obbligazioni

 

Il codice civile non definisce le obbligazioni, che sono, invece, definite nelle istituzioni di Giustiniano cui ci siamo inspirati. Per comprendere le obbligazioni ricorriamo a un semplice esempio: pensiamo al caso banale in cui si chiami un idraulico per la riparazione di un rubinetto. L'idraulico s’impegna a riparare il rubinetto in modo che non vi siano più perdite d'acqua, ci promette, quindi, di eseguire la sua prestazione per risolvere il nostro piccolo problema. In questo caso noi assumiamo la veste di creditore e l'idraulico di debitore. Ma quando si potrà dire che l'idraulico ha compiuto la sua prestazione? E l'idraulico potrà poi venir meno al suo impegno non presentandosi?
Ecco che ci torna utile nozione che abbiamo riportato. Il debitore, infatti, non s’impegna a compiere la sua opera "alla buona" ma secondo le regole dell'ordinamento giuridico che impone, in questi casi, che sia raggiunto il risultato richiesto, cioè l'eliminazione della perdita d'acqua e non semplicemente l'aver fatto quanto era in lui per eliminarla.
Un lavoro incompleto e, peggio ancora, dannoso, fa restare intatta la nostra pretesa all’esatta prestazione promessa e nel caso in cui questa, a causa della sua inesattezza abbia provocato un danno, un allagamento, farà nascere il nostro diverso ed ulteriore diritto al risarcimento del danno. Analogamente accadrà se l'idraulico non si presenterà per la riparazione. Proprio perché si è assunto un impegno ad eseguire la prestazione potremo "costringere" tramite il giudice l'idraulico ad adempiere, e se questo si rifiuta, potremo far eseguire la riparazione da altro idraulico ma a spese del primo e sempre salvo il risarcimento del danno arrecato.  Questo piccolo esempio ci serve da base per espandere e precisare il nostro discorso sulle obbligazioni e ci rende anche chiaro come queste si differenziano dai doveri generici che sorgono dai diritti reali. Lì, infatti, si tratta di obblighi generici che gravano su tutti i membri della collettività, qui, invece si tratta di obblighi specifichi che intercorrono tra soggetti esattamente determinati, o determinabili, e dal preciso contenuto.

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