Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
le diverse figure di donazione
Da tutto quello che abbiamo detto sino ad ora della
donazione, siamo già in grado di ottenere un quadro preciso dell'istituto,
ora, per concludere e ulteriormente puntualizzare l'istituto, è necessario
porre la nostra attenzione sugli altri tipi di donazione.
Della donazione rimuneratoria (art. 770 c.c.) ne abbiamo già ampiamente
parlato nel paragrafo precedente. Qui dobbiamo evidenziare che il secondo
comma dell'art. 770 esclude che siano donazione le c.d. "liberalità d'uso"
quegli atti, cioè, che si è soliti fare in occasione di servizi resi o
comunque in conformità agli usi.
La struttura di questi atti di liberalità non è diversa da quella della
donazione, poiché esistono sia l'attribuzione patrimoniale gratuita sia
l'assenza di vincoli giuridici, solo che in questi casi la legge dà
rilevanza al motivo della liberalità, e anche per la frequenza con cui tali
atti sono compiuti, li sottrae alla rigida disciplina della donazione; ne
costituiscono degli esempi i regali che si fanno ai compleanni, o la
gratifica che un imprenditore, oltre al normale compenso, dà a un suo
rappresentante per la conclusione di un affare. Consideriamo, poi, la
donazione obnunziale.
La donazione obnunziale (art.785 c.c.) è quella fatta dagli sposi tra loro,
o da altre persone ad entrambi gli sposi o ad uno di loro, o ai figli
nascituri da questi, in vista di un determinato futuro matrimonio. La
disciplina di questo tipo di donazione è diversa da quella generale,
soprattutto perché non siamo in presenza di un contratto, ma di un atto
unilaterale poiché non è necessaria alcuna accettazione da parte del
donatario. Anche in questo caso, però, la legge ha preso in considerazione i
motivi della donazione per costruire la particolare disciplina dell'art.
785.
Un caso particolare è costituito dal negozio misto con donazione dove
tramite il compimento di un unico negozio, si realizzano gli effetti di due
o più negozi di cui almeno un effetto è quello tipico della donazione.
Si fa l'ipotesi in cui si venda un bene alla metà del suo valore, con
l'intenzione di effettuare anche una liberalità al compratore; è chiara la
necessità, per aversi questa figura, che la sproporzione relativa prezzo sia
liberamente voluta e non subita dal venditore, diversamente quest'ultimo
potrebbe agire con l'azione di rescissione per lesione.
Un punto cruciale circa questo tipo di donazione è la sua collocazione
giuridica; si ritiene che faccia parte della categoria delle donazioni
indirette, di quelle donazioni, cioè, che si realizzano con un mezzo diverso
da quello abituale; in altre parole il donante realizza l'effetto della
donazione attraverso un negozio (o una combinazione di negozi) diversi da
quello tipico. Esempi di questo tipo di donazioni indirette sono le
remissione di un debito, il contratto a favore del terzo (ricordiamo,
infatti, che è donazione anche l'assunzione di una obbligazione senza
corrispettivo), acquisto di un immobile per il figlio con il danaro del
genitore.
Altra dottrina ritiene che il negozio misto con donazione faccia invece
parte dei negozi misti.
Se accediamo alla tesi secondo cui il negozio misto con donazione è una
forma di donazione indiretta, viene da chiedersi quale disciplina sarà
applicabile in concreto.
In primo luogo osserviamo che il codice civile prende espressamente in
considerazione le donazioni indirette; l'art. 737 c.c. disponendo che anche
le donazioni indirette sono soggette a collazione, mentre l'art. 809 c.c.
espressamente estende anche agli atri atti di liberalità le regole relative
alla donazione limitatamente alla disciplina della revocazione per causa
d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli e a quella della riduzione per
integrare la quota dei legittimari.
Se consideriamo la donazione indiretta come atto di liberalità possiamo
quindi concludere che a questo tipo di atti si applicheranno le regole
tipiche della forma del negozio che si è scelta in concreto, integrate,
però, dalle regole che abbiamo appena visto in tema di donazione. Se il
nostro ragionamento è corretto, dobbiamo quindi concludere che la forma di
questo negozio indiretto non sarà quella solenne della donazione, ma quella
del negozio effettivamente posto in essere.
Non dobbiamo confondere, infine, la donazione indiretta con quella simulata.
Con la donazione simulata non si vogliono produrre gli effetti del negozio
che appare, ma quelli del negozio dissimulato, che corrisponde, appunto, a
una donazione. Con la donazione indiretta, invece, non esiste alcun negozio
simulato, e le parti vogliono che si producano proprio gli effetti del
negozio compiuto.
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