Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
la volontà
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Come si vede la volontà deve essere intesa nella
duplice veste di volontà della dichiarazione e volontà degli effetti e ciò
perché proprio attraverso questo elemento si coglie l'essenza del principio
di autonomia negoziale, un luogo dove i privati possono regolare da sé i
propri interessi.
Si capisce, quindi, perché la volontà è spesso definita come "l'anima del
negozio". A questo punto, potrebbe sembrare finita la nostra indagine, e, in
effetti, è essenziale sapere che nel negozio giuridico la volontà non può
mancare; ma dobbiamo affrontare alcune importanti questioni relative ai casi
in cui vi sia divergenza tra volontà e
dichiarazione, vediamole:
Passiamo ora alle ipotesi in cui la dichiarazione non voluta non rende nullo il negozio:
Abbiamo visto che vi sono dei
casi in cui la dichiarazione non vincola chi l'emette ed altri casi in cui
accade il contrario, perché?
A ben guardare scopriamo che è rilevante non solo
l'esistenza della volontà, ma anche la posizione di chi riceve la
dichiarazione, dell'altra parte del negozio, che può aver fatto ragionevole
affidamento sulla dichiarazione.
Nelle prime due ipotesi è chiaro che l'altra parte
non poteva certo fare affidamento sulle dichiarazioni rese dall'altra
proprio per il contesto dove sono state emesse; nelle altre due, invece, ben
poteva esserci questo affidamento poiché l'altra parte poteva non essere in
grado di accorgersi della riserva mentale o dell'errore.
Per risolvere, quindi, i problemi riguardanti i
casi in cui la dichiarazione diverge dalla volontà, ci viene in soccorso la
teoria detta "dell'affidamento". Per questa teoria, vi è contrasto tra
volontà e dichiarazione il negozio è
valido
quando colui che riceve la dichiarazione non era in grado di accorgersi del
contrasto usando l'ordinaria diligenza;
invalido quando colui che riceve la
dichiarazione era in grado di accorgersi o comunque sapeva del
contrasto tra la volontà e la dichiarazione.
Come si vede la teoria dell'affidamento protegge
adeguatamente entrambe le parti, ma non protegge mai la mala fede; anche nel
caso in cui fosse molto difficile accorgersi del contrasto tra volontà e
dichiarazione, chi riceve la dichiarazione non è tutelato quando
sapeva di detto contrasto.
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