Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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la simulazione

 

Come si vede dalla nozione, le parti d'accordo e consapevolmente fingono di stipulare un contratto, perché vogliono che all'esterno (e quindi nei confronti dei terzi) appaia una certa situazione giuridica da poter invocare quando occorra, mentre all'interno è rilevante ciò che hanno stabilito tra loro circa il contratto simulato. Elemento fondamentale della simulazione è, quindi, "l'accordo simulatorio" cioè quello che le parti hanno stabilito in merito al negozio simulato, cioè sul fatto che il contratto è simulato e non ha effetto tra le parti. L'accordo simulatorio è essenziale per l'idea stessa di simulazione, deve essere precedente o contemporaneo all'atto simulato e non va confuso con la controdichiarazione che serve solo a provare per iscritto l'esistenza dell'accordo, atto che potrebbe anche mancare.
La simulazione è prevista dall'articolo 1414 c.c. che ne distingue due tipi:

In caso di simulazione relativa l'atto dissimulato per essere valido deve avere i requisiti di sostanza e di forma voluti dalla legge; nell'esempio fatto, la dissimulata donazione dovrebbe essere fatta per atto pubblico, ma parte rilevante della dottrina ritiene che il requisito della forma sia soddisfatto quando l'atto simulato (e quindi nell'esempio la vendita) abbia i requisiti di forma necessari per la validità dell'atto dissimulato (cioè vendita per atto
pubblico simulando una donazione).
Il negozio simulato è inefficace, e per questo motivo si parla spesso di nullità di tale negozio, ma tale posizione lascia perplessi, sia perché lo stesso art. 1414 fa riferimento esplicito all’inefficacia, più che alla nullità, sia perché l'intera disciplina del negozio simulato (pensiamo alle limitazioni alla prova testimoniale) non si adatta perfettamente con l'ipotesi di nullità.
Di solito la simulazione ha a oggetto un negozio giuridico, ma in altri casi può riguardare una delle parti del negozio, si distingue in proposito tra:

Nella simulazione soggettiva una delle parti è un semplice "prestanome"; quest'ultimo, in realtà, è parte negoziale solo in apparenza mentre vera e unica parte negoziale è quella che non appare, titolare dell'interesse negoziale, che usa il prestanome come uno schermo.
È chiara la differenza tra questa ipotesi e quella relativa alla rappresentanza indiretta. Qui, infatti, il prestanome non acquista nemmeno per un attimo la veste di parte negoziale e non esiste alcun contratto di mandato, mentre nella rappresentanza indiretta, di regola, c'è un contratto di mandato ed il mandatario acquista per sé con l'obbligo di ritrasferire gli effetti del negozio al mandante.
Non bisogna confondere, inoltre, la simulazione con il negozio indiretto ed il negozio fiduciario. In entrambi i casi, infatti, i negozi producono gli effetti voluti, cosa che non accade nella simulazione.
Sino ad ora abbiamo parlato degli effetti della simulazione nei confronti delle parti, vediamo ora gli effetti nei confronti dei terzi.

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