Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
la simulazione
Come si vede dalla nozione,
le parti d'accordo e consapevolmente fingono di stipulare un contratto,
perché vogliono che all'esterno (e quindi nei confronti dei terzi) appaia
una certa situazione giuridica da poter invocare quando occorra, mentre
all'interno è rilevante ciò che hanno stabilito tra loro circa il contratto
simulato. Elemento fondamentale della simulazione è, quindi,
"l'accordo simulatorio"
cioè quello che le parti hanno stabilito in merito al negozio simulato, cioè
sul fatto che il contratto è simulato e non ha effetto tra le parti.
L'accordo simulatorio è essenziale per l'idea stessa di simulazione, deve
essere precedente o contemporaneo all'atto simulato e non va confuso con la
controdichiarazione che serve solo a
provare per iscritto l'esistenza dell'accordo, atto che potrebbe anche
mancare.
La simulazione è prevista dall'articolo 1414 c.c.
che ne distingue due tipi:
In caso di simulazione
relativa l'atto dissimulato per essere valido deve avere i requisiti di
sostanza e di forma voluti dalla legge; nell'esempio fatto, la dissimulata
donazione dovrebbe essere fatta per atto pubblico, ma parte rilevante della
dottrina ritiene che il requisito della forma sia soddisfatto quando l'atto
simulato (e quindi nell'esempio la vendita) abbia i requisiti di forma
necessari per la validità dell'atto dissimulato (cioè vendita per atto
pubblico simulando una donazione).
Il negozio simulato è inefficace, e per questo
motivo si parla spesso di nullità di tale negozio, ma tale posizione lascia
perplessi, sia perché lo stesso art. 1414 fa riferimento esplicito
all’inefficacia, più che alla nullità, sia perché l'intera disciplina del
negozio simulato (pensiamo alle limitazioni alla prova testimoniale) non si
adatta perfettamente con l'ipotesi di nullità.
Di solito la simulazione ha a oggetto un negozio
giuridico, ma in altri casi può riguardare una delle parti del negozio, si
distingue in proposito tra:
Nella simulazione soggettiva
una delle parti è un semplice "prestanome"; quest'ultimo, in realtà, è parte
negoziale solo in apparenza mentre vera e unica parte negoziale è quella che
non appare, titolare dell'interesse negoziale, che usa il prestanome come
uno schermo.
È chiara la differenza tra questa ipotesi e quella
relativa alla rappresentanza indiretta. Qui, infatti, il prestanome non
acquista nemmeno per un attimo la veste di parte negoziale e non esiste
alcun contratto di mandato, mentre nella rappresentanza indiretta, di
regola, c'è un contratto di mandato ed il mandatario acquista per sé con
l'obbligo di ritrasferire gli effetti del negozio al mandante.
Non bisogna confondere, inoltre, la simulazione
con il negozio indiretto ed il
negozio fiduciario. In entrambi i casi,
infatti, i negozi producono gli effetti voluti, cosa che non accade nella
simulazione.
Sino ad ora abbiamo parlato degli effetti
della simulazione nei confronti delle parti, vediamo ora gli effetti nei
confronti dei terzi.
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