Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
la rappresentanza
1) rappresentanza volontaria:
è quella che trova la sua fonte nella volontà dei soggetti.
2) rappresentanza legale: trova la sua fonte nella
legge e, di regola, ricorre quando vi è la necessità di proteggere un
soggetto incapace.
Abbiamo visto che l'elemento fondamentale della
rappresentanza è lo sdoppiamento di una parte negoziale. Ma chiediamoci ora:
qual è l'essenza della rappresentanza?
Rispondiamo: la sostituzione della volontà del titolare del diritto con la
volontà del rappresentante.
Solo quando il rappresentante
interverrà nel negozio giuridico con la sua volontà, potremo parlare
effettivamente di rappresentanza; ma quando il rappresentante segue alla
lettera le istruzioni del rappresentato, non intervenendo con la sua volontà
nella formazione del negozio giuridico, non avremo rappresentanza ma altra
cosa di diverso e minore.
In quest'ultimo caso il rappresentante non è tale,
ma è, in realtà, la cinghia di trasmissione della volontà del rappresentato,
è un semplice messo o nuncius
e non saranno applicabili le regole riguardanti la
rappresentanza.
Ancora dobbiamo rilevare un'altra
caratteristica fondamentale della rappresentanza che la distingue da figure
affini, come quella che si riferisce alla cosiddetta rappresentanza
indiretta.
Nella rappresentanza il negozio concluso in nome e nell'interesse del
rappresentato, nei limiti dei poteri a lui conferiti, produce direttamente i
suoi effetti nella sfera giuridica del rappresentato.
Ciò significa che il negozio compiuto dal
rappresentante è come se fosse stato compiuto del rappresentato; se, ad
esempio, il rappresentante si è obbligato al pagamento di una somma in nome
per conto del rappresentato, nel caso in cui tale somma non sia poi pagata,
accadrà che il creditore non potrà certo rivolgersi al rappresentante per
ottenere quanto gli spetta, ma dovrà rivolgersi al rappresentato che è il
vero titolare dell'interesse. Ma c'è di più: il rappresentante nel momento
in cui stipula il negozio giuridico per il rappresentato non dovrà compiere
un nuovo atto di trasferimento a favore del rappresentato,
non
accadrà, ad esempio, che
1. il
rappresentante acquista un bene; 2. stipula un nuovo atto per trasmettere
proprietà di questo bene al rappresentato,
ma accadrà che:
2. Il rappresentante acquista un bene e il rappresentato ne diviene nel
momento stesso l'acquisto proprietario.
Riassumendo possiamo identificare gli elementi
essenziali della rappresentanza in questi tre momenti:
1)
sostituzione:
nella rappresentanza si verifica un fenomeno di sostituzione di un soggetto
ad un altro nel compimento di un'attività giuridica;
2)
volontà:
nella rappresentanza il rappresentante partecipa con la propria volontà alla
stipula dell'atto giuridico e non è un semplice esecutore degli ordini del
rappresentato;
3)
imputazione degli
effetti: gli effetti giuridici dell'atto compiuto
dal rappresentante ricadranno direttamente nella sfera giuridica del
rappresentato senza che sia necessario un nuovo atto di trasferimento.
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