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la quota di legittima
Abbiamo visto qual è la quota che spetta ai
legittimari, ma non sappiamo ancora come si calcola questa quota; potremmo
pensare che la quota dei legittimari potrebbe essere calcolata in questo
modo:
patrimonio attivo del defunto - debiti = quota da dividere.
Tale modo di ragionare ci indurrebbe sicuramente in errore.
Il legittimario, infatti, può essere danneggiato anche dalle donazioni
effettuate in vita dal defunto, ed è giusto, quindi, considerarle ai fini
della determinazione della quota.
Secondo l'art. 556 c.c. per determinare la quota disponibile (e di
conseguenza anche quella dei legittimari) sarà necessario agire in questo
modo:
1. Si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo
della morte;
2. Si detraggono i debiti in modo da far rimanere solo l'attivo (relictum);
3. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a
titolo di donazione (donatum), secondo il valore che avevano al tempo della
successione;
4. Dalla somma di questi due valori (relictum + donatum) si forma l'asse su
cui saranno calcolate la quota disponibile e, per differenza, quella dei
legittimari.
Questa operazione è in generale detta "riunione
fittizia" e, come si vede, non è altro che l'operazione contabile diretta a
calcolare l'entità del patrimonio del de cuius e, di conseguenza, della
quota di legittima, anche se dobbiamo precisare che la riunione fittizia
vera e propria è quella descritta al punto 3.
Dalla lettura dell'art. 556 sembra che il legittimario abbia diritto a una
quota del valore complessivo dell'eredità, ma si ammette che il legittimario
possa essere soddisfatto dal testatore con l'attribuzione di una somma di
denaro o di beni determinati dal valore corrispondente alla quota di
legittima.
Il testatore potrebbe, poi, lasciare un legato al legittimario in
sostituzione della legittima (art. 551 c.c.), legato che è facoltà del
legatario accettare in sostituzione o chiedere la legittima.
Diversa è l'ipotesi dell'art. 552 c.c. che si riferisce alle donazioni o
legati in conto di legittima. Mentre nell'ipotesi dell'art. 551 il testatore
vuole completamente escludere il legittimario dall'eredità, trasformandolo
in un legatario, in questo caso il testatore attribuisce dei beni (in
donazione o in legato) al legittimario come quota della sua legittima. Se
questi beni saranno sufficienti a coprire la legittima, il legittimario
potrà ritenersi soddisfatto, se, al contrario, risulteranno insufficienti,
il legittimario potrà chiedere la differenza per integrare la propria quota.
Il diritto del legittimario è intangibile, perché secondo l'art. 549 c.c. il
testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai
legittimari.
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