Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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La procura
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Nozione: è il negozio giuridico
unilaterale con il quale un soggetto conferisce ad un altro soggetto il
potere di farsi rappresentare.
In questa sede ci occuperemo della sola rappresentanza volontaria e dello
strumento attraverso il quale si realizza; questo strumento è, appunto, la
procura, il negozio giuridico che rende
possibile la rappresentanza. Prima
di analizzarla compiutamente rileviamo che la procura
non è un contratto
perché per la sua validità non necessita di accettazione da parte del
rappresentato,
ma è un negozio unilaterale che
attribuisce un potere ad un altro soggetto, il rappresentante, un potere che
quest'ultimo potrà usare verso i terzi. Il rappresentante potrà, quindi,
usare i poteri che gli sono stati conferiti oppure disinteressarsene; certo
è che nel momento in cui deciderà di agire in conformità del potere
conferitogli non potrà più disinteressarsene senza andare incontro a delle
responsabilità. Viene, allora, da chiedersi quali saranno gli obblighi del
rappresentante, visto che riceve solo un potere; qui il discorso si fa più
fumoso, perché risulta evidente che il solo conferimento della procura non
garantisce il rappresentato circa la riuscita dell'incarico che ha
conferito; ed allora sarà buona norma far accompagnare la procura ad un
altro negozio giuridico, un contratto, tra lui ed il rappresentante in modo
che entrambi sappiano da subito cosa devono e non devono fare e quali
obblighi dovranno osservare, questo contratto è, di solito, il mandato, che,
secondo l’art. 1703 c.c. : ” è un
contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici
per conto dell'altra”. La procura, quindi, di solito non esiste da sola,
ma si accompagna ad un contratto con il quale si disciplinano i rapporti tra
rappresentante e rappresentato come riportiamo di seguito:
Procura:
negozio unilaterale; si attribuisce un potere rappresentativo e consente al
rappresentante di agire verso i terzi in nome e per conto del rappresentato;
Mandato:
contratto con il quale il rappresentante ed il rappresentato disciplinano il
loro rapporti interni in seguito allo svolgimento dell'incarico che dovrà
eseguire il rappresentante.
Esistendo la procura e il
mandato, entrambe le parti saranno soddisfatte in quanto il rappresentante
potrà far valere verso i terzi il potere ricevuto con la procura, mentre
entrambi avranno già chiari, grazie al mandato, obblighi e diritti
reciproci. Abbiamo visto che la procura può esistere anche senza mandato, o
altro contratto, anche se è un'ipotesi rara;
chiediamoci ora: il mandato può esistere senza la procura? E, nel caso
affermativo, si avrà ancora rappresentanza?
Ci risponde l'articolo
1705 c.c. che espressamente prevede
l'ipotesi di mandato senza rappresentanza come l'articolo 1704 c.c. prevede
l'ipotesi opposta;
e allora per la
seconda domanda: il solo mandato è sufficiente a costituire anche la
rappresentanza? La risposta è negativa,
poiché se vi è stato il solo mandato, il mandatario agirà per conto
ma non in nome
del mandante, con la conseguenza che gli effetti degli atti compiuti non
passeranno immediatamente nella sfera giuridica del mandante, ma dovranno
essere ritrasferiti a lui al mandatario; abbiamo quindi:
-
Rappresentanza diretta: il rappresentante agisce
in nome e
per conto del rappresentato; a
quest'ultimo verranno immediatamente imputati gli effetti degli atti
compiuti dal rappresentante:
-
Rappresentanza c.d. indiretta: il mandatario agisce
in nome
proprio ma per conto del mandante,
unico responsabile nei riguardi dei terzi è il mandatario che assume
anche tutti gli obblighi che scaturiscono dagli atti compiuti. Il
mandatario è obbligato a ritrasmettere al mandante il risultato del suo
agire.
Come si vede la c.d. rappresentanza indiretta (o interposizione reale di
persona) non è vera rappresentanza e non si applicheranno le norme previste
in tema di rappresentanza. Vediamo, quindi, queste norme nei paragrafi che
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