Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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ipoteca

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Come abbiamo già visto l'ipoteca fa parte delle cause legittime di prelazione e attribuisce una preferenza al creditore che ne è beneficiario.
Essendo una causa legittima di prelazione, forse la principale tra quelle previste dalla legge, garantisce una serie di vantaggi al creditore ipotecario, vantaggi di cui abbiamo già accennato in generale, ma che è opportuno   riassumere nel successivo elenco:

Il rafforzamento della posizione del creditore è, con l'ipoteca, molto accentuata proprio per le caratteristiche di questo diritto.
Il codice civile detta una minuziosa disciplina sull'ipoteca, disciplina che cercheremo, per quanto possibile, di rendere nella maniera più completa e schematica possibile.  
Cominciamo ad analizzare le caratteristiche fondamentali del diritto di ipoteca; ci occuperemo, poi, del suo oggetto, delle fonti e della regolamentazione giuridica. Partiamo dalla specialità  indivisibilità e determinatezza dell'ipoteca

Abbiamo visto in generale le caratteristiche che rendono l'ipoteca particolarmente vantaggiosa per il creditore, occupiamoci adesso dei beni che possono essere oggetto (capaci, come dice l'articolo 2810) di ipoteca.

Oggetto d’ipoteca sono essenzialmente beni immobili, e questo è l'elemento fondamentale che la distingue dal pegno che ha a oggetto beni mobili; nell’elenco, però, abbiamo parlato anche di beni mobili, e, per la precisione, di beni mobili registrati.
Questi ultimi si differenziano dai normali beni mobili poiché le loro vicende sono riportate in pubblici registri; pensiamo, ad esempio, alle automobili che costituiscono il tipico esempio di beni mobili registrati, ma possiamo aggiungervi le navi, gli aeromobili e così via.
È certo, però, che l'ipoteca riguarda principalmente beni immobili e la maggior parte delle sue norme sono funzionali alle caratteristiche di tali beni; di conseguenza non tutte le norme riguardanti l’ipoteca saranno applicabili ai beni mobili registrati, ma solo quelle che risultano compatibili con la natura dei beni mobili.
Vediamo ora quali sono le fonti dell'ipoteca
:

In merito al modo di costituzione dell'ipoteca è bene subito chiarire che l'ipoteca non si costituisce automaticamente nemmeno nei casi in cui sia legale; è pur sempre necessario, infatti, che vi sia un'attività d’iscrizione dell'ipoteca nei registri del conservatore immobiliare.
A questo punto, però, viene da chiedersi che valore possano avere le fonti di ipoteca visto che questa si costituisce solo con l'iscrizione nei registri immobiliari.
Rispondiamo che le fonti dell'ipoteca fanno nascere un diritto all'ipoteca, e sono la condizione indispensabile affinché possa sorgere validamente l'ipoteca. Si ritiene che questo diritto sia imprescrittibile, mentre gli effetti dell'ipoteca cessano dopo venti anni dalla data d'iscrizione.
Di vera e propria prescrizione dobbiamo parlare, invece, nell'ipotesi dell'art. 2880 c.c. In questo caso il diritto d’ipoteca (inteso questa volta sia come diritto all'ipoteca sia come ipoteca) si prescrive sui beni acquistati da terzi dopo venti anni dalla trascrizione del loro titolo di acquisto.
Nell'ipoteca legale l'iscrizione avverrà d'ufficio da parte del conservatore dei registri immobiliari; nell'ipotesi, invece, d’ipoteca giudiziale non sarà il conservatore dei registri immobiliari a dover iscrivere d'ufficio l'ipoteca, ma sarà il creditore a dover presentare la sentenza al conservatore chiedendo l'iscrizione dell'ipoteca. La sentenza, quindi, è il titolo per iscrivere ipoteca, ma non la produce automaticamente.
Abbiamo parlato d’iscrizione dell'ipoteca nei registri della conservatoria immobiliare. Ciò ci fa capire che l'atto dell'iscrizione è particolarmente importante ai fini dell'ipoteca, anzi fondamentale.
Dobbiamo pensare, infatti, che per i beni immobili è prevista una speciale forma di pubblicità attraverso appositi registri tenuti da un conservatore.
In questi registri sono annotate tutte le vicende relative a detti beni, e, in particolar modo, gli atti attraverso i quali si alienano o si iscrivono le ipoteche. Ora ci interessano gli atti d'iscrizione d’ipoteca.
Quando s'intende dar vita a un'ipoteca, infatti, è necessario iscriverla presso i registri immobiliari: questa iscrizione è un elemento costitutivo dell'ipoteca poiché per il secondo comma dell'articolo 2808 del codice civile, l'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
È bene porre l'attenzione su una questione che non è soltanto terminologica.
Consideriamo, infatti, che l'ipoteca " si iscrive " ma non " si trascrive ".
Con l'iscrizione si costituisce il diritto di ipoteca, mentre con la trascrizione si rendono pubbliche le altre vicende relative al bene immobile.
In caso di compravendita del bene, ad esempio, sarà utile trascrivere il relativo contratto, ma la trascrizione non avrà efficacia costitutiva della vendita (che si sarà attuata alla stipulazione del contratto) ma servirà, tra l'altro, a rendere opponibile l'atto di alienazione a eventuali altri aventi causa dello stesso venditore. L'iscrizione è quindi elemento necessario per la costituzione d’ipoteca, ma non sufficiente perché una valida ipoteca può essere costituita solo se è anche valido il titolo su cui si fonda.

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