Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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ipoteca
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Nozione
(art. 2808 c.c.): è un diritto reale di garanzia che attribuisce al
creditore il potere di espropriare i beni oggetto della garanzia, siano
essi del debitore o di un terzo, e di essere preferito agli altri
creditori sul prezzo ricavato dalla espropriazione.
Come abbiamo già visto l'ipoteca
fa parte delle cause legittime di prelazione e attribuisce una preferenza al
creditore che ne è beneficiario.
Essendo una causa legittima di prelazione, forse la
principale tra quelle previste dalla legge, garantisce una serie di vantaggi
al creditore ipotecario, vantaggi di cui abbiamo già accennato in generale,
ma che è opportuno riassumere nel successivo elenco:
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Prelazione: il creditore ipotecario
è preferito agli altri creditori chirografari nell'esecuzione sul bene
oggetto dell'ipoteca;
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Diritto
di seguito: il creditore ipotecario
potrà soddisfarsi sul bene oggetto dell'ipoteca anche se è stato
alienato dal debitore o di proprietà di un terzo;
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Diritto
reale: l'ipoteca, insieme al pegno,
è un diritto reale di garanzia; questa sua caratteristica dà al
creditore la certezza di poter azionare più rapidamente il suo diritto
che, essendo assoluto, non ha bisogno per la sua realizzazione della
collaborazione di altri soggetti.
Il rafforzamento della posizione
del creditore è, con l'ipoteca, molto accentuata proprio per le
caratteristiche di questo diritto.
Il codice civile detta una minuziosa disciplina
sull'ipoteca, disciplina che cercheremo, per quanto possibile, di rendere
nella maniera più completa e schematica possibile.
Cominciamo ad analizzare le caratteristiche
fondamentali del diritto di ipoteca; ci occuperemo, poi, del suo oggetto,
delle fonti e della regolamentazione giuridica. Partiamo dalla specialità
indivisibilità e determinatezza dell'ipoteca
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Specialità: l'ipoteca deve essere
iscritta solo su beni esattamente individuati; non è ammissibile
l'ipoteca generale nel senso che non è possibile sottoporre all'ipoteca
una generalità di beni, magari costituenti l'intero patrimonio del
debitore e ciò per tutelare la libertà di commercio;
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Indivisibilità: l'ipoteca si
estende su tutto il bene oggetto della garanzia; se parte del bene viene
alienato, diviso o trasmesso a più eredi, l'ipoteca non si fraziona; il
creditore, però, può rinunziare alla indivisibilità e accettare la
divisione;
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Determinatezza: il credito
garantito dal bene ipotecato deve essere determinato del suo ammontare,
cioè liquido ed espresso in una somma di denaro.
Abbiamo visto in generale le
caratteristiche che rendono l'ipoteca particolarmente vantaggiosa per il
creditore, occupiamoci adesso dei beni
che possono essere oggetto (capaci, come dice l'articolo 2810)
di ipoteca.
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i beni immobili che sono in commercio e le loro pertinenze;
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l'usufrutto sui beni immobili che sono in commercio e le loro
pertinenze;
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il diritto di superficie;
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il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico;
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le rendite dello Stato;
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i beni mobili registrati.
Oggetto
d’ipoteca sono essenzialmente beni immobili, e questo è l'elemento
fondamentale che la distingue dal pegno che ha a oggetto beni mobili;
nell’elenco, però, abbiamo parlato anche di beni mobili, e, per la
precisione, di beni mobili registrati.
Questi ultimi si differenziano dai normali beni mobili
poiché le loro vicende sono riportate in pubblici registri; pensiamo, ad
esempio, alle automobili che costituiscono il tipico esempio di beni mobili
registrati, ma possiamo aggiungervi le navi, gli aeromobili e così via.
È certo, però, che l'ipoteca riguarda principalmente
beni immobili e la maggior parte delle sue norme sono funzionali alle
caratteristiche di tali beni; di conseguenza non tutte le norme riguardanti
l’ipoteca saranno applicabili ai beni mobili registrati, ma solo quelle che
risultano compatibili con la natura dei beni mobili.
Vediamo ora quali
sono le fonti dell'ipoteca:
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a)
Ipoteca legale: l'ipoteca trova la sua fonte direttamente nella
legge; non è necessaria, quindi, per la sua costituzione né la volontà
del debitore né una sentenza del giudice; l'articolo 2817 c.c. elenca
tassativamente i casi in cui nasce di ipoteca legale:
1. l'alienante in caso di vendita d’immobile
ha ipoteca sul bene alienato per l'adempimento degli obblighi che
derivano dall'atto di alienazione; 2. i coeredi, soci e altri
condividenti hanno ipoteca a garanzia del pagamento dei conguagli di
beni immobili assegnati ad altri condividenti; 3. lo Stato sopra i beni
dell'imputato o del civilmente responsabile per il pagamento delle spese
processuali;
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b)
ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.): deriva dalla sentenza di
condanna al pagamento di una somma di denaro o per l'adempimento di
altra obbligazione ovvero al risarcimento del danno da liquidarsi
successivamente (condanna generica). Alla sentenza sono equiparati anche
gli altri titoli esecutivi ai quali legge riconosce tale effetto tra i
quali i lodi arbitrali esecutivi (art. 2819 c.c.) e le sentenze
straniere rese esecutive in Italia (art. 2820 c.c.);
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c)
Ipoteca volontaria (art. 2821 c.c.): trova la sua fonte nella
volontà di una o entrambe le parti; normalmente è costituita per
contratto redatto per atto pubblico, ma è possibile che sorga, sempre
nella stessa forma, per atto unilaterale, ma non per testamento.
In merito al modo di costituzione dell'ipoteca è bene subito chiarire che
l'ipoteca non si costituisce automaticamente nemmeno nei casi in cui sia
legale; è pur sempre necessario, infatti, che vi sia un'attività
d’iscrizione dell'ipoteca nei registri del conservatore immobiliare.
A questo punto, però, viene da chiedersi che valore possano avere le fonti
di ipoteca visto che questa si costituisce solo con l'iscrizione nei
registri immobiliari.
Rispondiamo che le fonti dell'ipoteca fanno nascere un diritto all'ipoteca,
e sono la condizione indispensabile affinché possa sorgere validamente
l'ipoteca. Si ritiene che questo diritto sia imprescrittibile, mentre gli
effetti dell'ipoteca cessano dopo venti anni dalla data d'iscrizione.
Di vera e propria prescrizione dobbiamo parlare, invece, nell'ipotesi
dell'art. 2880 c.c. In questo caso il diritto d’ipoteca (inteso questa volta
sia come diritto all'ipoteca sia come ipoteca) si prescrive sui beni
acquistati da terzi dopo venti anni dalla trascrizione del loro titolo di
acquisto.
Nell'ipoteca legale l'iscrizione avverrà d'ufficio da parte del conservatore
dei registri immobiliari; nell'ipotesi, invece, d’ipoteca giudiziale non
sarà il conservatore dei registri immobiliari a dover iscrivere d'ufficio
l'ipoteca, ma sarà il creditore a dover presentare la sentenza al
conservatore chiedendo l'iscrizione dell'ipoteca. La sentenza, quindi, è il
titolo per iscrivere ipoteca, ma non la produce automaticamente.
Abbiamo parlato d’iscrizione dell'ipoteca nei registri della conservatoria
immobiliare. Ciò ci fa capire che l'atto dell'iscrizione è particolarmente
importante ai fini dell'ipoteca, anzi fondamentale.
Dobbiamo pensare, infatti, che per i beni immobili è prevista una speciale
forma di pubblicità attraverso appositi registri tenuti da un conservatore.
In questi registri sono annotate tutte le vicende relative a detti beni, e,
in particolar modo, gli atti attraverso i quali si alienano o si iscrivono
le ipoteche. Ora ci interessano gli atti d'iscrizione d’ipoteca.
Quando s'intende dar vita a un'ipoteca, infatti, è necessario iscriverla
presso i registri immobiliari: questa iscrizione è un elemento costitutivo
dell'ipoteca poiché per il secondo comma dell'articolo 2808 del codice
civile, l'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri
immobiliari.
È bene porre l'attenzione su una questione che non è soltanto terminologica.
Consideriamo, infatti, che l'ipoteca " si iscrive " ma non " si trascrive ".
Con l'iscrizione si costituisce il diritto di ipoteca, mentre con la
trascrizione si rendono pubbliche le altre vicende relative al bene
immobile.
In caso di compravendita del bene, ad esempio, sarà utile trascrivere il
relativo contratto, ma la trascrizione non avrà efficacia costitutiva della
vendita (che si sarà attuata alla stipulazione del contratto) ma servirà,
tra l'altro, a rendere opponibile l'atto di alienazione a eventuali altri
aventi causa dello stesso venditore. L'iscrizione è quindi elemento
necessario per la costituzione d’ipoteca, ma non sufficiente perché una
valida ipoteca può essere costituita solo se è anche valido il titolo su cui
si fonda.Torna alla pagina iniziale del manuale