Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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invenzione
Con l'invenzione abbiamo
un’ipotesi affine, ma diversa dalla occupazione. In quel caso, infatti, si
trattava dei beni mobili "abbandonati", qui, invece, si fa riferimento a
cose mobili "smarrite" .
La differenza tra le due situazioni è evidente e
si deduce dalla natura del bene mobile e dalle circostanze di tempo e luogo
del ritrovamento; una vecchia sedia o un vaso rotto lasciati per la strada
possono essere stati abbandonati, ma un portafoglio con del denaro o un
braccialetto d'oro saranno stati smarriti.
Ciò
chiarito, cosa deve fare il ritrovatore?
Secondo l'art.
927 in primo
luogo deve restituire il bene al proprietario,
ma se non lo
conosce? Ci risponde sempre l'art. 927
secondo cui il ritrovatore deve consegnarlo senza ritardo al sindaco del
luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. A
questo punto il sindaco deve rendere noto il ritrovamento pubblicandolo
nell'albo pretorio del comune (art. 928 c.c.). Da questa pubblicazione
possono scaturire due eventi: a) non si presenta nessuno a reclamare il bene
entro un anno dalla pubblicazione: il bene diviene di proprietà del
ritrovatore iure inventionis; b) il proprietario si presenta a ritirare la
cosa o la somma smarrita: in questo caso deve pagare a titolo di premio al
ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della
cosa ritrovata, ma se il valore del bene eccede 5,16 euro, il premio per il
sovrappiù è solo del ventesimo.
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