Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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invenzione

Con l'invenzione abbiamo un’ipotesi affine, ma diversa dalla occupazione. In quel caso, infatti, si trattava dei beni mobili "abbandonati", qui, invece, si fa riferimento a cose mobili "smarrite" .
La differenza tra le due situazioni è evidente e si deduce dalla natura del bene mobile e dalle circostanze di tempo e luogo del ritrovamento; una vecchia sedia o un vaso rotto lasciati per la strada possono essere stati abbandonati, ma un portafoglio con del denaro o un braccialetto d'oro saranno stati smarriti. Ciò chiarito, cosa deve fare il ritrovatore?
Secondo l'art. 927 in primo luogo deve  restituire il bene al proprietario, ma se non lo conosce? Ci risponde sempre l'art. 927 secondo cui il ritrovatore deve consegnarlo senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. A questo punto il sindaco deve rendere noto il ritrovamento pubblicandolo nell'albo pretorio del comune (art. 928 c.c.). Da questa pubblicazione possono scaturire due eventi: a) non si presenta nessuno a reclamare il bene entro un anno dalla pubblicazione: il bene diviene di proprietà del ritrovatore iure inventionis; b) il proprietario si presenta a ritirare la cosa o la somma smarrita: in questo caso deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata, ma se il valore del bene eccede 5,16 euro, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

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