Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
invalidità del matrimonio
Il codice civile agli
articoli 117 e seguenti prevede numerosi casi di invalidità del matrimonio,
tutti considerati come ipotesi di nullità.
Non viene fatta quindi, alcuna distinzione tra
annullabilità, nullità ed inesistenza, anche se le ipotesi contemplate sono
sicuramente diverse in quanto a gravità e conseguenze.
Il problema, però, riveste un'importanza
puramente teorica poiché la legge disciplina puntualmente le conseguenze
delle diverse ipotesi.
Cominciamo subito con l'osservare che siamo al di
fuori delle ipotesi previste dal codice quando il matrimonio non sia stato
proprio celebrato.
In questo caso possiamo parlare d’inesistenza.
Analizziamo ora le diverse ipotesi previste
dal codice, rilevando che in alcuni casi la legittimazione ad impugnarlo
spetta solo a determinati soggetti, mentre in altri spetta a chiunque vi
abbia un legittimo interesse.
-
Matrimonio contratto in violazione
dell'articolo 86 (libertà di stato): il matrimonio contratto da chi
era già precedentemente sposato o da chi era vincolato
da un'unione civile tra persone dello
stesso sesso
può essere impugnato non solo dal coniuge e
dagli ascendenti legittimi, ma anche da chiunque abbia interesse
legittimo ed attuale ad impugnarlo. Sino a quando non viene pronunziata
la sentenza di divorzio non si potrà contrarre un nuovo matrimonio. Se
però il matrimonio è stato contratto dal coniuge dell'assente, non può
essere impugnato sino a quando durerà l'assenza. Si ritiene questa
un'ipotesi di nullità;
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Matrimonio contratto in violazione
dell'articolo 87 (rapporti di parentela, affinità, adozione):
l'impugnativa può essere esercitata dagli stessi soggetti indicati nel
caso precedente. Anche qui abbiamo l'ipotesi di nullità, con la
particolarità, però, che se fosse possibile un’autorizzazione al
matrimonio si dovrebbe parlare di annullabilità;
-
Matrimonio contratto violazione
dell'articolo 88 (delitto contro il precedente coniuge): legittimati
all'impugnazione sono sempre gli stessi soggetti visti nei casi
precedenti. Il matrimonio contratto in violazione di questo divieto è
nullo;
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Matrimonio contratto in violazione
dell'articolo 84 (minore età): in questo caso legittimati
all'impugnazione sono solo i coniugi, i genitori e il pubblico
ministero. Si tratterebbe di un’ipotesi di annullabilità relativa,
poiché sono determinati i soggetti legittimati all'impugnazione; il
vizio, inoltre, è sanato quando il coniuge minorenne al momento della
celebrazione, dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età non
abbia impugnato il matrimonio;
-
Matrimonio celebrato in
violazione all'articolo 85 ( interdizione per infermità di mente):
legittimati all' impugnazione sono il tutore, il pubblico ministero, e
tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e sempre che al tempo
della celebrazione matrimonio vi era già stata una sentenza di
interdizione. Si tratterebbe di un caso di annullabilità relativa. Si
decade dall’azione si vi è stata coabitazione della durata di un anno
dalla revoca della sentenza di interdizione;
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Incapacità
naturale di uno dei coniugi (articolo 120 c.c.): se uno dei coniugi
prova di essere stato incapace di intendere e di volere al momento della
celebrazione matrimonio, può impugnarlo nel termine di un anno dal
recupero delle facoltà mentali. Si tratterebbe di un caso di
annullabilità relativa poiché l'impugnazione spetta al solo coniuge ed è
sottoposta al breve termine di decadenza di un anno.
Sino ad ora abbiamo visto casi d'invalidità
concernenti circostanze oggettive, facilmente verificabili. Qualche problema
in più sorge nel caso di vizi che riguardano la formazione della volontà del
negozio matrimoniale, come l'errore e la violenza. Tali vizi sono denominati
dal codice civile vizi del consenso.
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