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Interruzione
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Si verifica
l'interruzione quando il titolare del diritto compie un'attività idonea a
mostrare la sua volontà di esercitarlo. Dal momento in cui quest'attività è
stata compiuta, si calcola un nuovo periodo di prescrizione, nulla più valendo
quella già trascorso.
A differenza della sospensione, con l'interruzione non
si apre una semplice parentesi nel periodo di prescrizione, ma, per così dire,
muore il periodo già trascorso e comincia a decorrere un nuovo periodo pari a
quello iniziale.
Un esempio chiarirà il concetto: se sono titolare di un diritto di credito (che
come sappiamo ordinariamente si prescrive in dieci anni) e dopo sei anni
d’inattività, mi decido a citare in giudizio il mio debitore, dal momento della
notifica della citazione comincerà a decorrere un nuovo periodo di prescrizione
di dieci anni entro il quale potrò sempre richiedere l'adempimento. La mia
richiesta ha quindi annullato il periodo di prescrizione già trascorso; anche se
avessi aspettato nove anni e 11 mesi per notificare la citazione al mio
debitore, questa attività fa sorgere un nuovo periodo di prescrizione di dieci
anni, nulla contando il periodo di nove anni ed 11 mesi già trascorsi. Si
ritiene che le cause d’interruzione siano tassative, nel senso che non ne
esistono altre oltre a quelle previste dalla legge; l'articolo 2943 codice
civile ne elenca le più comuni, ma altre sono sparse in altre leggi e nello
stesso codice civile. Consideriamo sono quelle previste dalla norma in oggetto:
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