Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
interdizione giudiziale
·
Nozione (art. 414
c.c.): è il procedimento attraverso cui si limita, di regola in
maniera totale, la capacità di agire di coloro i quali si trovano in
condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di
provvedere ai propri interessi.
I due concetti della capacità
giuridica e d'agire si basano su due diversi presupposti; la prima
sull'esistenza della persona, fisica o giuridica che sia, la seconda
sull’idoneità psicofisica di provvedere ai propri interessi; per questo
motivo il minore non ha la capacità di agire, ma è anche vero che il
maggiore d'età può trovarsi in situazioni che escludono o limitano la
capacità d'agire. Per queste persone sono previsti gli istituti
dell’interdizione e dell’inabilitazione che escludono o limitano la capacità
d'agire, e nei casi meno gravi l'amministrazione di sostegno. L'interdizione
giudiziale si riferisce ai casi più gravi, perché l'interdetto perde di
regola totalmente la capacità di agire, tanto che in tutti i suoi atti dovrà
essere rappresentato da un tutore. Abbiamo detto che con l'interdizione si
limita in maniera totale la capacità di agire, ma è anche vero che il
tribunale per taluni atti di ordinaria amministrazione può stabilire che
siano compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza
del tutore. Vediamo, ora, a che condizioni può essere
pronunciata la sentenza d'interdizione:
Come si vede per aversi
interdizione è necessario che vi sia un’infermità di mente, ma questa deve
possedere determinate caratteristiche; in primo luogo lo stato d'infermità
deve essere abituale, deve trattarsi, cioè, di una malattia che si manifesta
in maniera costante, e non occasionale; non è necessario, invece, che la
malattia sia continua; di conseguenza anche dei periodi di lucido intervallo
non impediranno la concessione del provvedimento.
La malattia, inoltre, deve essere di natura tale
da impedire all'infermo di provvedere ai propri interessi, che non sono
necessariamente i soli interessi patrimoniali, ma tutto ciò che attiene alla
vita di relazione; diversamente non si spiegherebbe come l'interdetto non
possa compiere da solo atti personali, come il riconoscimento di un figlio o
il matrimonio.
L'ultimo requisito è stato introdotto con la
riforma dell'art. 414; si fa riferimento alla necessità di assicurare
all'interdicendo adeguata protezione. È chiara l'intenzione del legislatore
di spostare l'attenzione dalle persone (parenti dell'interdicendo) che
possono chiedere l'interdizione, che possono sentirsi danneggiate dalla
malattia del loro parente, all'interdetto.
Effetto della sentenza d'interdizione è la perdita
della capacità d'agire, e quindi un’incapacità generale per tutti i negozi
di natura patrimoniale o familiare. Elenchiamone alcuni: incapacità a
contrarre matrimonio (art. 85 c.c.); se il matrimonio è stato già contratto
dall'interdetto, può essere impugnato dal tutore o dal pubblico ministero
(art. 119 c.c.); incapacità a compiere il disconoscimento di paternità
(artt. 245 c.c.); incapacità al riconoscimento del figlio nato fuori del
matrimonio; incapacità a testare (art. 591 c.c.). Gli atti compiuti
dall'interdetto sono annullabili (art. 427 c.c.); l'azione di annullamento
si prescrive in cinque anni dalla revoca della sentenza d'interdizione (art.
1442 c.c.). Durante il procedimento d'interdizione può essere nominato un
tutore provvisorio, ma può anche disporsi l'amministrazione di sostegno.
Non bisogna confondere, infine, l'interdizione giudiziale con
l'interdizione legale.
Questa è prevista dall'artt. 32 e 33 c.p. ed è
qualificata legale perché opera ex lege, senza bisogno di un apposito
giudizio. A differenza della minore età e dell’interdizione giudiziale, non
ha per fondamento l’esigenza di intervenire a favore di un soggetto incapace
di provvedere ai propri interessi, ma è una pena accessoria contro chi si è
macchiato di un reato doloso particolarmente grave. Altra differenza la
ritroviamo nel fatto che l'incapace legale può compiere gli atti di natura
personale e familiare.
Gli atti compiuti dall'incapace legale sono
annullabili ex art. 1441 c.c. comma 2; si tratta di annullabilità assoluta
poiché l'azione può essere promossa da chiunque vi abbia interesse. Non è
incapace legale il fallito nel periodo in cui è sottoposto alla procedura
fallimentare; di conseguenza i suoi atti non sono invalidi, ma semplicemente
inefficaci nei confronti del fallimento.
Torna alla pagina iniziale del manuale