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integrazione del contratto
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Abbiamo visto le regole
sull’interpretazione che si applicano in caso di dubbi sul regolamento
contrattuale. Ci occupiamo, ora, di un caso apparentemente simile, ma, in
realtà, molto diverso, perché qui non ci sono clausole da interpretare, ma
c'è un contratto mancante di alcune clausole che, però, devono essere
necessariamente inserite. Viene da chiedersi, allora, perché sia necessario
inserire certe clausole nel contratto, quando le parti non l'abbiano fatto.
La risposta, anzi le risposte, sono due: 1.senza l'integrazione il rapporto
non può avere attuazione; 2. manca una clausola fondamentale, anche se non
essenziale, al contratto.
Queste ipotesi, si
riferiscono a delle vere e proprie lacune, dei "buchi" lasciati nel
regolamento contrattuale che sono, appunto, colmati dalla legge, o,
mancanza, dagli usi o dall'equità. Casi simili, ma diversi da quelli visiti
sino ad ora, sono quelli previsti negli articoli 1339 e 1340 del
codice civile.
L'art. 1339 c.c., infatti, prevede l'inserzione automatica di clausole che
prevedono prezzi di beni e servizi imposti dalla legge, anche in
sostituzione di analoghe clausole previste dalle parti. L'art. 1340 c.c.
prevede l'inserimento nel contenuto del contratto delle clausole d'uso, (che
qui s’intendono gli usi contrattuali, cioè le pratiche generalizzate che
sono solite essere seguite in certo luogo o in un certo settore di affari)
se non risulta che le parti non le hanno volute. Come si vede qui non ci
sono delle vere e proprie lacune contrattuali, ma vi è comunque
un’integrazione del contratto con una regolamentazione esterna, anche se nel
caso dell'art. 1339 c.c. alcuni autori dubitano che si tratti di
integrazione, ritenendo più corretto parlare di sostituzione o conversione
del contenuto del contratto.
Sulla base di questa differenza alcuni autori distinguono tra integrazione
degli effetti del contratto, che ricorre nelle ipotesi in cui vi siano delle
lacune, da quelle della integrazione del contratto prevista dall'articolo
1340.
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