Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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ingiustificato arricchimento

 Nella nozione abbiamo individuato il concetto d’ingiustificato arricchimento come conseguenza di un fatto che provoca l'impoverimento di una persona e il relativo arricchimento di un'altra.
Questa situazione, si potrà osservare, è normale nella vita di tutti i giorni; se ho subito un danno e ricevo il relativo risarcimento, è chiaro che il mio patrimonio aumenterà a danno del patrimonio del debitore, ma in questa e in altre ipotesi simili c'è un motivo che ha provocato lo spostamento patrimoniale, una causa, una giusta causa, nel senso che è prevista dall'ordinamento giuridico come ragione dello spostamento patrimoniale, derivi esso da fatto lecito o illecito.
Il problema sorge quando vi sia quest’arricchimento senza una valida giustificazione giuridica che lo sorregga. Pensiamo, ad esempio all'ipotesi in cui per errore si esegua la semina su un terreno agricolo altrui credendolo proprio, ma le ipotesi possono essere le più svariate, perché il legislatore ha voluto con questa norma proprio considerare tutti i casi in cui vi sia stato un arricchimento senza causa.
Mancando la giustificazione dello spostamento patrimoniale sorge (come nel pagamento dell'indebito) il diritto ad agire per la restituzione, ma a quali condizioni? Vediamole:

 L'azione di arricchimento ha quindi carattere sussidiario, proprio perché si può esperire solo quando non sia possibile nessun’altra azione.
Ciò stabilito, chiediamoci a che cosa avrà diritto chi riesce a portare a termine con successo l'azione.
Secondo l'art. 2041 c.c. a lui spetterà un'indennità per la perdita subita.
Questa è calcolata tenendo conto dei valori di mercato dell'arricchimento e dell'impoverimento e procedendo alla liquidazione della minore somma tra queste due entità. Se, invece, l'arricchimento ha per oggetto una cosa determinata, sorgerà, invece, l'obbligo della restituzione, sempre che sia ancora esistente al tempo della domanda.
Chiudiamo l'argomento osservando che questa azione è esperibile sempre in seguito ad attività lecita, è ciò lo capiamo anche dal fatto che si prevede una indennità e non un risarcimento; osserviamo, ancora, che nonostante si parli di "danno" nella sua liquidazione indennitaria non deve essere calcolato il lucro cessante.

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