Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
indegnità
Ciò comporta che l'indegno dovrà restituire i frutti che gli sono pervenuti
dal momento dell'apertura da successione (art. 464 c.c.), ma essendo questa
una pena, non si comunica ai figli dell'indegno; tuttavia per evitare che
l'indegno possa comunque trarre vantaggio dal suo status di genitore,
l'articolo 465 del codice civile dispone che l'indegno non ha diritto
all'usufrutto o all’amministrazione dei beni che la legge accorda ai
genitori.
Abbiamo già affermato che l'indegnità non è una forma d’incapacità e per
questo motivo l'indegno può essere riabilitato.
L'articolo 466 del codice civile permette, infatti, alla persona che ha
subìto l'attività dell'indegno di riabilitarlo con atto pubblico o
con testamento. Quest’attività deve avvenire dopo la commissione dei fatti
da parte dell'indegno, non essendo pensabile che si possa preventivamente
autorizzare qualcuno a commettere gli atti che portano l'indegnità. Un altro
modo per conseguire l'effetto della riabilitazione è quello previsto dal
secondo comma dell'articolo 466 secondo cui l'indegno, non espressamente
riabilitato, può essere oggetto di una disposizione testamentaria quando il
testatore è conoscenza della causa d’indegnità; in tal caso succede nei
limiti della disposizione testamentaria, ma se, a causa del testamento, è
stato leso nella sua quota di legittima, non potrebbe esperire l'azione di
riduzione e dovrebbe comunque accontentarsi di ciò che ha ricevuto in base
alla disposizione testamentaria.
Si può essere esclusi, per testamento, dalla
successione per una nuova forma di indegnità.
Dispone, infatti, l’art. 448 bis introdotto dalla l. 219\2012, rubricato “Cessazione
per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli” secondo il
quale:” Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi
non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al
genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla
responsabilità e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui
all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione”.
Questa ipotesi ha trovato poi il suo corrispettivo nel novellato art. 463,
al secondo comma n. 3) bis, secondo il quale è escluso dalla successione
come indegno: " Chi, essendo decaduto
dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui
successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato
nella responsabilità alla data di apertura della successione della medesima".
Riportiamo il testo dell’art. 463 bis.
«Art. 463-bis (Sospensione
dalla successione).
Sono sospesi
dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte
dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti
dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di
archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa
luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna
o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione
ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.
Le disposizioni di cui al primo
comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario
o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della
sorella.
Il pubblico
ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini,
comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si
e' aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di
reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo».
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