Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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indegnità

 

 Il codice civile parla dell'indegnità all'articolo 463, articolo appena successivo a quello riguardante la capacità succedere. Si potrebbe pensare, quindi, che l'indegno non ha capacità succedere. In realtà, l'indegnità non è una forma d’incapacità in quando l'indegno può acquistare, ma deve restituire quanto ricevuto (potest capere sed non retinere). L'indegnità non avviene automaticamente, all'avverarsi dei casi previsti dall'articolo 463, ma è necessaria la domanda di parte ed una sentenza, costitutiva, che la accerti. Passiamo, ora, all'esame dei singoli casi (tassativi) d’indegnità;

 La sentenza che pronuncia l'indegnità ha efficacia retroattiva.
Ciò comporta che l'indegno dovrà restituire i frutti che gli sono pervenuti dal momento dell'apertura da successione (art. 464 c.c.), ma essendo questa una pena, non si comunica ai figli dell'indegno; tuttavia per evitare che l'indegno possa comunque trarre vantaggio dal suo status di genitore, l'articolo 465 del codice civile dispone che l'indegno non ha diritto all'usufrutto o all’amministrazione dei beni che la legge accorda ai genitori.
Abbiamo già affermato che l'indegnità non è una forma d’incapacità e per questo motivo l'indegno può essere riabilitato.
L'articolo 466 del codice civile permette, infatti, alla persona che ha subìto l'attività dell'indegno di riabilitarlo con atto pubblico o con testamento. Quest’attività deve avvenire dopo la commissione dei fatti da parte dell'indegno, non essendo pensabile che si possa preventivamente autorizzare qualcuno a commettere gli atti che portano l'indegnità. Un altro modo per conseguire l'effetto della riabilitazione è quello previsto dal secondo comma dell'articolo 466 secondo cui l'indegno, non espressamente riabilitato, può essere oggetto di una disposizione testamentaria quando il testatore è conoscenza della causa d’indegnità; in tal caso succede nei limiti della disposizione testamentaria, ma se, a causa del testamento, è stato leso nella sua quota di legittima, non potrebbe esperire l'azione di riduzione e dovrebbe comunque accontentarsi di ciò che ha ricevuto in base alla disposizione testamentaria.

Si può essere esclusi, per testamento, dalla successione per una nuova forma di indegnità.
Dispone, infatti, l’art. 448 bis introdotto dalla l. 219\2012, rubricato “Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli” secondo il quale:” Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione”.
Questa ipotesi ha trovato poi il suo corrispettivo nel novellato art. 463, al secondo comma n. 3) bis, secondo il quale è escluso dalla successione come indegno: " Chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella responsabilità alla data di apertura della successione della medesima".

In materia di indegnità la legge 11 gennaio 2018, n. 4 ha introdotto l’art. 463 bis che introduce una particolare forma d’indegnità, o meglio una sorta di sospensione cautelare dalla successione nei confronti di particolari soggetti che sono sottoposti a procedimento penale per ipotesi di reato, che se accertati, comporterebbero l’indegnità. Abbiamo visto, infatti, che gli effetti dell’indegnità si producono, seppure retroattivamente, dalla pronuncia della sentenza. Ora per tutto il tempo del processo, il probabile indegno poteva comunque accedere alla successione, cosa che si è voluta evitare proprio con il nuovo articolo 463 bis che sospende dalla successione coloro che sono sottoposti a indagini penali per omicidio volontario o tentato omicidio nei confronti del de cuius, se questi era il coniuge o l'altra parte dell'unione civile, uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Riportiamo il testo dell’art. 463 bis.
«Art. 463-bis (Sospensione dalla successione).
Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo».

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