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incapacità d'intendere e di volere
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Nozione: l'art.
2046 del codice civile esclude la responsabilità di chi al momento della
commissione del fatto non era capace di intendere o di volere, a meno che
l'incapacità non derivi da sua colpa.
Dobbiamo però
avvertire che il concetto di colpevolezza, che qui riportiamo, è quello
tipico del diritto privato, ma non è anche quello della più recente dottrina
penalistica, che identifica, nell'ambito della concezione tripartita del
reato, la colpevolezza come "rimproverabilità" del fatto al suo autore. In
quest’ottica l'imputabilità costituisce il presupposto proprio di questa
"rimproverabilità", poiché non è rimproverabile chi non è anche imputabile.
In ogni caso il fondamento dell’esclusione della responsabilità non si
ritrova nella mancanza di colpevolezza (cioè del dolo o della colpa)
dell'incapace, ma nell’esigenza di tutelarlo poiché non è in grado di
comprendere la rilevanza sociale negativa degli atti che compie.
Per incapacità di
intendere e di volere s’intende, quindi, l'inidoneità psichica della persona
che non è in grado di comprendere la rilevanza sociale negativa degli atti
che compie.
Ai fini dell’esclusione della responsabilità non
deve però accadere che la persona si sia posta nello stato di incapacità per
dolo o colpa, come nel caso di chi si ubriaca e poi si pone alla guida di un
veicolo provocando un sinistro; in tal caso non servirà invocare il proprio
stato di incapacità per andare esenti da responsabilità.
Altra questione riguarda il minore degli anni
14. Secondo l'art. 97 c.p. non è imputabile il minore degli anni 14; nel
codice civile, però, non è riprodotta questa norma e quindi il minore di
quattordici anni può anche essere imputabile se risulta che era comunque in
grado di comprendere la rilevanza sociale negativa dell'atto compiuto.
D'altro canto non bisogna confondere i casi di cui stiamo parlando con la
mancanza di capacità di agire del minore di cui all'art. 2 c.c. Qui,
infatti, ci riferiamo agli atti illeciti, mentre nel caso dell'art. 2 si fa
riferimento agli atti leciti compiuti dal minore, come i contratti; in
questi casi l'atto sarà annullabile ex. art. 1425 c.c. come anche accade
nelle ipotesi previste dall'artt. 427 e 428 c.c.
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