inabilitazione
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Nozione: è il
procedimento promosso nei confronti del maggiore di età infermo di mente,
quando le sue condizioni non siano così gravi da procedere all'interdizione,
e di coloro che per particolari condizioni psicofisiche non essendo in grado
di provvedere ai propri interessi vedono scemata la loro capacità di agire.
L'art. 415 c.p.c. ci indica le persone che possono essere inabilitate; queste sono distinte in tre categorie:
Come si vede il campo di
applicazione dell'inabilitazione è più vasto di quello dell'interdizione
poiché comprende soggetti che possono non essere considerati veri e propri
infermi di mente. In presenza di queste condizioni il soggetto può essere
inabilitato.
Il giudice, quindi, valuterà in maniera
discrezionale, l'opportunità del provvedimento, attività discrezionale che
gli è preclusa in caso di interdizione.
Conseguenza dell'inabilitazione è la limitazione
(e non la perdita) della capacità di agire. L'inabilitato è, infatti,
parificato al minore emancipato,
(art. 424 c.c.) anche se l'art. 425 c.c. detta una
norma specifica per lui; si stabilisce che può solo continuare l'esercizio
di un’impresa commerciale, se autorizzato dal tribunale, su parere del
giudice tutelare.
Come per l'interdizione, l'inabilitazione può
pronunciarsi nell'ultimo anno della minore età.
In questo modo si evita che il soggetto possa
trovarsi sfornito di tutela al raggiungimento della maggiore età,
nell'attesa che si compia il procedimento che lo riguarda.
Proviamo,
ora, a sintetizzare il procedimento d’inabilitazione, ricordando che si
applica anche nei casi d'interdizione:
I soggetti indicati possono quindi chiedere l'inabilitazione o interdizione, ma il giudice non è vincolato a tale richiesta. Stabilisce, infatti, l'art. 418 c.c. che il tribunale può dichiarare d'ufficio l'inabilitazione quando sia chiesta l'interdizione; nel caso opposto, invece, sarà il pubblico ministero a fare istanza al tribunale che potrà, dopo adeguata istruttoria, pronunciare sentenza di interdizione. Gli atti compiuti dall'inabilitato (come quelli dell'interdetto) sono annullabili, ma la maggiore differenza rispetto all'interdizione la ritroviamo in merito alle categorie atti annullabili e ai soggetti legittimati a chiedere l'annullamento. Distinguiamo, infatti, tra:
La legittimazione a chiedere l'annullamento spetta all’inabilitato oppure ai suoi eredi o aventi causa. L'azione si prescrive dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che revoca l'inabilitazione, ma l'eccezione d'incapacità è perpetua.
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