Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
impresa familiare
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Nozione (art. 230 bis): è quell'impresa in cui
collaborano in maniera continuativa il coniuge, la persona unita
civilmente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo
dell'imprenditore.
Questa figura d’impresa è
stata introdotta per tutelare le posizioni di coloro che, legati da vincoli
di parentela o di affinità con l'imprenditore, prestano la loro attività
lavorativa a favore dell'impresa. La disciplina dell’impresa familiare si
applica nel caso in cui non vi sia altro tipo rapporto di lavoro tra
imprenditori e sui familiari.
Vediamo quali sono i diritti che spettano ai
familiari dell'imprenditore:
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Mantenimento: secondo la
condizione patrimoniale della famiglia;
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Partecipazione agli utili: le
decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché
quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e
alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari
che partecipano alla impresa stessa;
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Trasferimento dei diritti di
partecipazione: i diritti che scaturiscono dalla partecipazione
all'impresa familiare sono intrasferibili, a meno che il trasferimento
non sia a favore di altro familiare che possa far parte di detta impresa
e con il consenso di tutti gli altri. La liquidazione dei diritti di
partecipazione, per qualsiasi causa avvenga, può avvenire anche in
denaro;
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Diritto di prelazione: in caso
di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i familiari
partecipi hanno diritto di prelazione sull’azienda.
La tesi oggi prevalente non ritiene che l’impresa
familiare non sia una società ma impresa individuale. L'accoglimento di
questa tesi comporta una serie di conseguenze:
- Unico proprietario dei beni
dell'impresa è l'imprenditore;
- Unico responsabile per le
obbligazioni che scaturiscono dalla attività d'impresa è l'imprenditore;
- Il fallimento
dell'imprenditore non comporta il fallimento dei familiari partecipanti
all'impresa;
- La gestione ordinaria
dell'impresa spetta esclusivamente all'imprenditore;
- I familiari non possono far
annullare le decisioni prese dall'imprenditore in merito ad atti di
gestione a loro riservati, ma potranno chiedere il risarcimento del
danno subito.
Ricordiamo, infine, che è stato aggiunto al codice
civile l’art. 230 ter , che parifica, ma solo in parte, la posizione del
convivente di fatto a quella del familiare o affine all’interno dell’impresa
familiare.
L’art. 230 ter è stato aggiunto dalla legge sulle
unioni civili (l. 20 maggio 2016 n. 76) che ha anche inserito la persona
unita civilmente tra i soggetti destinatari della disciplina dell’impresa
familiare al pari del coniuge (comma 13 art. 1).
Secondo l’art. 230
ter: Al
convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno
dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili
dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi
dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro
prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi
esista un rapporto di società o di lavoro subordinato
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