Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
impossibilità sopravvenuta
Come si vede dalla nozione,
l'estinzione dell'obbligazione si verifica solo quando l'impossibilità non
può essere causalmente ricollegata al debitore; se, invece, impossibilità
della prestazione fosse da attribuire al debitore, non vi sarebbe estinzione
dell'obbligazione e il creditore potrebbe far valere il suo diritto al
risarcimento del danno.
Per ottenere, quindi, l’estinzione dell'obbligazione
con conseguente esonero della responsabilità, l'impossibilità di esecuzione
della prestazione deve avere caratteristiche ben precise indicate negli
articoli 1256 e seguenti. Vediamo quindi le caratteristiche
dell'impossibilità che deve essere:
Altre ipotesi relative all'impossibilità fanno
riferimento alla:
Occupiamoci adesso degli aspetti
relativi a tutte le ipotesi di impossibilità che abbiamo visto negli elenchi
cominciando analizzarne alcuni sulla impossibilità totale.
Tradizionalmente si ritiene che il debitore per
liberarsi da responsabilità, debba provare il caso fortuito o la forza
maggiore, fatti che possono derivare da un'impossibilità fisica, ad esempio
l'incendio che distrugge il bene da consegnare, o da impossibilità
giuridica, come una legge che vieti il commercio dei beni.
La prova dell'impossibilità è a carico del debitore ex
art. 1218 c.c. che deve provare l’oggettività e assolutezza
dell'impossibilità. Ciò vuol dire, in altre parole, che il debitore deve
provare che l'impossibilità non era superabile, non solo da lui, ma da ogni
soggetto che si fosse trovato nella stessa situazione. Si distinguono
quindi:
Tale
concezione tradizionale, però, è sembrata a molti autori e alla
giurisprudenza eccessivamente gravosa, poiché sancisce la responsabilità del
debitore anche nei casi in cui la prestazione, oggettivamente possibile,
comporterebbe uno sforzo che va ben oltre la diligenza richiesta per
l'adempimento.
Dobbiamo ricordare, infatti, che l'articolo
La giurisprudenza distingue diversi casi in cui
l'impossibilità, pur essendo soggettiva, non è fonte di responsabilità per
il debitore; pensiamo all'ipotesi in cui il debitore si è impegnato a
consegnare una determinata partita di carbone oltremare, ma uno sciopero dei
marittimi gli impedisce la consegna. Questa prestazione non è assolutamente
impossibile, perché il debitore potrebbe far trasportare il carbone usando
un mezzo aereo, ma, come si vede, tale sforzo andrebbe ben oltre la
diligenza richiesta. Tornando alle caratteristiche generali
dell'impossibilità, il secondo comma dell'articolo 1256 c.c. si occupa
dell'impossibilità temporanea, vediamola:
Abbiamo visto, quindi, che anche
l'impossibilità temporanea può produrre estinzione dell'obbligazione nei due
casi indicati.
Nel primo caso il perdurare dell'impossibilità comporta
per il debitore un eccessivo aggravio; pensiamo all'ipotesi in cui il
debitore si è impegnato a consegnare una partita di giocattoli di cui si è
temporaneamente vietato il commercio per verificarne la sicurezza.
Il
prolungarsi delle verifiche può portare a un aggravio per il debitore che
dovrebbe comunque provvedere allo stoccaggio e alla manutenzione di tali
beni per un tempo indeterminato.
Nel secondo caso si fa riferimento alla sopravvenuta
inidoneità della prestazione a soddisfare l'interesse del creditore, magari
perché l'esecuzione della prestazione dopo un certo periodo diventerebbe
inutile. Pensiamo al caso in cui il creditore aveva prenotato per una
crociera, ma un evento atmosferico particolarmente violento danneggia la
nave. È chiaro che il creditore potrebbe anche aspettare che si eseguano le
necessarie riparazioni, ma per quel tempo avrebbe sicuramente esaurito il
suo periodo di vacanza.
Occupiamoci dell’impossibilità parziale, che si ha
quando la prestazione è divenuta impossibile solo in parte.
Secondo l'articolo 1258 c.c. l'impossibilità parziale
della prestazione non provoca l'estinzione dell'obbligazione se è possibile
eseguirla per la parte rimanente.
In questo caso il debitore si libera
dell'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta
possibile.
Anche qui, per verificare se l'impossibilità sia totale
o parziale bisogna far riferimento a criteri oggettivi, e non rileva la
valutazione del creditore circa il soddisfacimento del suo interesse con
l'adempimento della parte residua. In altre parole il creditore dovrà
comunque accettare l'adempimento per la parte rimanente poiché
l'obbligazione si concentra sulla parte residua. Non potrà quindi rifiutarlo
come invece può accadere nel caso di adempimento parziale ex articolo 1181
c.c.
Chiudiamo l’argomento con l’ipotesi dell’art. 2057 c.c.
Questo articolo risponde a una situazione che può anche
verificarsi, e cioè l’impossibilità delle prestazione dovuta allo
smarrimento di una cosa determinata.
In tal caso la prestazione si considera divenuta
impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato
il perimento. Se, però, la cosa è ritrovata, il debitore potrà eseguire la
prestazione, se il creditore ne ha ancora interesse. Come si vede si
equipara quest’ultima ipotesi ad una impossibilità temporanea.
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