Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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immissioni

Secondo l'art. 844 comma 1:” Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Come si vede il proprietario di un fondo deve sopportare le immissioni provenienti dal fondo del vicino. Letta in questo modo parrebbe che l'unica cosa che possa fare questo proprietario è subire l'attività altrui; in realtà è necessario puntualizzare che: 1.la norma si applica solo alle immissioni indirette, e, quindi, non nel caso in cui si indirizzino fumi ed esalazioni nel fondo del vicino, magari per evitare che insistano sul proprio fondo; 2.anche nel caso di immissioni indirette, queste non devono superare la "normale tollerabilità".

Questa va intesa in senso oggettivo, come limite che un soggetto medio, in relazioni alle circostanze di tempo e di luogo (es. di notte piuttosto che di giorno) può tollerare.
È però importante considerare che certe attività, come quelle industriali, hanno anche rilevanza pubblica e non sempre è opportuno far cessare o limitare una determinata attività per le esigenze dei privati. Il legislatore per cercare di contemperare gli opposti interessi dispone al secondo comma dell'art. 844 che: ” Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà”.
Il giudice potrebbe, ad esempio, far continuare la produzione imponendo, però, il rispetto di particolari accorgimenti per diminuire le immissioni, oppure riconoscere un indennizzo al proprietario senza far cessare la produzione.
Nella valutazione del giudice sarà importante anche il c.d. preuso. Dispone, infatti, il comma 2 dell'art. 844 che il giudice nella sua valutazione: " può tener conto della priorità di un determinato uso".  In altre parole nel valutare la tollerabilità sarà diverso il caso di chi aveva una villa e poi si è visto insediarsi una fabbrica vicino al suo fondo, rispetto a chi costruisce la sua abitazione nei pressi di una fabbrica.
Questa disciplina s’intreccia, comunque, con quella prevista a tutela della salute pubblica che impone rigorosi limiti alle aziende in merito alle immissioni nell'ambiente.
Osserviamo, piuttosto, che mentre la tutela ex art. 844 è riservata al proprietario di un fondo (e si ritiene anche agli altri titolari di diritti reali e di godimento), la tutela per i danni cagionati dalla violazione delle norme poste a salvaguardia della salute pubblica può essere azionata da qualsiasi soggetto, anche dal conduttore dell'immobile,  che potrà chiedere il risarcimento ex 2043 c.c. 

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