Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
immissioni
Secondo l'art. 844
comma 1:” Il
proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore,
le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal
fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche
riguardo alla condizione dei luoghi”.
Come si vede il proprietario di un fondo deve
sopportare le immissioni provenienti dal fondo del vicino. Letta in questo
modo parrebbe che l'unica cosa che possa fare questo proprietario è subire
l'attività altrui; in realtà è necessario puntualizzare che: 1.la norma si
applica solo alle immissioni indirette, e, quindi, non nel caso in cui
si indirizzino fumi ed esalazioni nel fondo del vicino, magari per evitare
che insistano sul proprio fondo; 2.anche nel caso di immissioni indirette,
queste non devono superare la "normale tollerabilità".
Questa va intesa in senso oggettivo, come limite
che un soggetto medio, in relazioni alle circostanze di tempo e di luogo
(es. di notte piuttosto che di giorno) può tollerare.
È però importante considerare che certe
attività, come quelle industriali, hanno anche rilevanza pubblica e non
sempre è opportuno far cessare o limitare una determinata attività per le
esigenze dei privati. Il legislatore per cercare di contemperare gli opposti
interessi dispone al secondo comma dell'art. 844 che: ”
Nell'applicare questa
norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione
con le ragioni della proprietà”.
Il giudice potrebbe, ad esempio, far continuare la
produzione imponendo, però, il rispetto di particolari accorgimenti per
diminuire le immissioni, oppure riconoscere un indennizzo al proprietario
senza far cessare la
produzione.
Nella valutazione del giudice
sarà importante anche il c.d. preuso. Dispone, infatti, il comma 2 dell'art.
844 che il giudice nella sua valutazione: "
può tener conto della
priorità di un determinato uso".
In altre parole nel valutare la
tollerabilità sarà diverso il caso di chi aveva una villa e poi si è visto
insediarsi una fabbrica vicino al suo fondo, rispetto a chi costruisce la
sua abitazione nei pressi di una fabbrica.
Questa disciplina s’intreccia, comunque, con
quella prevista a tutela della salute pubblica che impone rigorosi limiti
alle aziende in merito alle immissioni nell'ambiente.
Osserviamo, piuttosto, che mentre la tutela ex
art. 844 è riservata al proprietario di un fondo (e si ritiene anche agli
altri titolari di diritti reali e di godimento), la tutela per i danni
cagionati dalla violazione delle norme poste a salvaguardia della salute
pubblica può essere azionata da qualsiasi soggetto, anche dal conduttore
dell'immobile, che potrà chiedere il risarcimento ex 2043 c.c.
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