Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
il testamento come negozio giuridico
Prima di affrontare analiticamente il testamento, è
utile porre l'attenzione sulle sue caratteristiche che lo individuano come
negozio giuridico, e delle particolarità che lo riguardano.
Come sappiamo i negozi giuridici rappresentano una categoria
vastissima di atti, dove è rilevante l'elemento dell’autonomia privata. Gli
elementi essenziali sono la volontà, la causa, i soggetti e la forma.
Elementi accidentali sono la condizione, il termine e il modo.
Come si presentano questi elementi nel testamento?
Rispondiamo che per questo atto valgono le regole generali in tema di
negozio giuridico (che ovviamente qui non ripeteremo), ma con alcune
particolarità dovute alla caratteristica fondamentale del testamento: essere
un atto mortis causa.
Cominciamo con la volontà.
Per essere validamente espressa deve rispondere a
determinate caratteristiche. Trattandosi della volontà di una persona
defunta, non è certo possibile richiedere a questa dei chiarimenti e, di
conseguenza, la volontà deve manifestarsi per intero nel testamento. Da
questo punto di vista si afferma che la volontà deve essere "completa e
definiva". In altre parole il testatore deve preoccuparsi di ben indicare
chi sarà l'erede (o gli eredi); dall'atto, inoltre dovrà emergere che il
testatore ha voluto disporre dei suoi beni per dopo la morte.
La regola che abbiamo appena esposto, però, non deve essere intesa in
maniera troppo severa; proprio perché il testamento è un atto di "ultima
volontà”, si è cercato, nei limiti del possibile, di salvaguardare questa
volontà, e a conferma di quanto stiamo dicendo, l'art. 625 c.c. pone una
regola che sarebbe difficilmente applicabile ai negozi tra vivi.
Secondo questo articolo, infatti, l'erronea indicazione della persona
dell'erede o del legatario non causa la nullità della disposizione
testamentaria quando dal contesto dell'atto sia possibile determinare in
modo non equivoco il vero beneficiario.
Questo, però, non significa che basti una volontà in qualsiasi modo
espressa per aversi testamento; sappiamo, infatti, che la mancanza delle
forme previste dalla legge può rendere nullo il testamento;
il testatore deve comunque sforzarsi di porre in essere un atto che non crei
incertezze sulla persona beneficiario, un atto dove risulti chiara la sua
volontà definitiva di disporre dei suoi beni dopo la sua morte.
Per questi motivi l'art. 628 c.c. stabilisce che:”
È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in
modo da non poter essere determinata”.
Altro elemento della volontà testamentaria e la sua
"spontaneità";
questo elemento si presenta in maniera diversa rispetto agli altri negozi
giuridici; in un contratto, ad esempio, un contraente può essersi obbligato
a stipulare un successivo contratto (nell'opzione, ad esempio); ebbene se si
stipulerà il successivo contratto, questo sarà del tutto valido, anche se si
era obbligati a farlo. Per il testamento, invece, la volontà deve essere
totalmente spontanea, cioè priva di condizionamenti, se non di ordine morale
o comunque personale.
Non solo il testatore non deve essere stato costretto a redigere il
testamento (e ciò è normale), ma non deve nemmeno essersi obbligato a
redigerlo o a redigerlo in un certo modo, poiché vi è espresso divieto dei
patti successori (art. 458 c.c.). Riassumiamo e puntualizziamo quanto detto
in merito alla volontà testamentaria che deve essere:
Parlando della volontà è naturale considerarne anche
i vizi.
L'art. 624 c.c. espressamente riconosce la rilevanza dei tradizionali vizi
della volontà prevedendo l'annullabilità della disposizione viziata. Si
tratta di annullabilità assoluta perché può essere proposta da chiunque vi
abbia interesse, e l'azione si prescrive nell'ordinario termine di cinque
anni. Delle particolarità comunque si riscontrano in merito alle
caratteristiche dei vizi invalidanti. Vediamo:
Consideriamo ora la causa.
Come già è emerso, il testamento è un negozio
giuridico con causa tipica che consiste nel disporre " per il tempo in cui
il testatore avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte
di esse". La morte è quindi elemento rilevante del negozio-testamento, non
per la sua validità, ma per la sua efficacia.
L'atto è perfettamente valido sin dal momento della sua redazione, ma sarà
efficace solo dopo la morte del testatore ed in questo senso deve intendersi
l'espressione "negozio mortis causa". Anche per la causa, però, particolare
rilevanza hanno i motivi, ma solo se illeciti; mentre nei contratti il
motivo illecito è causa di nullità solo se comune ad entrambe le parti, nel
testamento il motivo illecito è causa di nullità solo se è stato l'unico che
ha spinto il testatore a disporre (art. 626 c.c.).
Passiamo, ora, al soggetto.
Trattandosi di atto unilaterale e unipersonale, si
dovrà considerare solo la persona del testatore.
Il testamento è, infatti, atto personalissimo. Non è quindi ammesso
il testamento congiuntivo (art. 589 c.c.). Non è quindi possibile farsi
sostituire da un'altra persona nella sua redazione, anche se si può
incaricare un terzo di scegliere la persona del legatario tra più individui
indicati dal testatore; si parla in quest'ultimo caso di legato alternativo
(art. 631 comma 2 c.c.).
È nulla, invece, ogni disposizione dove la scelta
dell'erede o del legatario è lasciata all'arbitrio del terzo (art. 631 comma
1). Della capacità di disporre per testamento ce ne occuperemo in seguito;
per ora possiamo solo dire che l'art. 591 c.c. indica tassativamente coloro
che non sono capaci di disporre per testamento.
Torna alla pagina iniziale del manuale