Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
il legato
Proprio perché il legato di solito si risolve in un vantaggio, non è
previsto che debba essere accettato, come invece accade per l'eredità, ma è
fatta salva, però, la facoltà di rinunciare (art. 649 c.c.).
Il legato è quindi un atto di liberalità che il testatore ha voluto fate nei
confronti del legatario, anche se questa caratteristica può a volte non
verificarsi, come nel caso in cui il testatore imponga un onere al
legatario pari al valore del legato.
Il testatore ha quindi deciso di favorire una o più persone (fisiche o
giuridiche) con il legato, ma chi dovrà eseguire la prestazione oggetto del
legato?
Ci risponde l'art. 662 c.c. che la pone a carico degli eredi, se il
testatore non ha disposto nulla in proposito; ma il testatore può aver
indicato chiaramente tutti gli eredi o uno o più legatari (sublegato) come
obbligati, o anche un solo erede ( art. 663 c.c.). In quest'ultimo caso
l'erede indicato sarà il solo a dover adempiere, mentre negli altri casi
l'obbligo grava in proporzione della rispettiva quota di eredità o di
legato, se il testatore non ha stabilito diversamente. I soggetti incaricati
di adempiere sono anche chiamati "onerati", mentre il legatario è detto
"onorato". Ma fissiamo gli altri elementi fondamentali del legato, partendo
dal suo acquisto, che avviene ipso iure senza che sia necessaria
accettazione.
L'accettazione non è quindi necessaria, ma è pur
sempre possibile rinunciare, solo che per la rinuncia non è previsto alcun
termine; per questo motivo l'art. 650 c.c. concede a qualsiasi interessato
di agire davanti all'autorità giudiziaria affinché questa fissi un termine
al legatario per la rinuncia. La particolarità di questa specie di actio
interrogatoria sta nel fatto che se il legatario lascia trascorrere il
termine senza che abbia espresso alcuna dichiarazione, la conseguenza non
sarà la rinunzia implicita, ma, al contrario, la perdita della facoltà di
rinunziare. Il legatario, inoltre, non potrà più rinunziare quando abbia
esercitato il diritto oggetto del legato.
La rinunzia, a differenza della rinunzia dell'eredità, è un negozio
abdicativo unilaterale, proprio perché si perde un diritto di cui si è già
titolare.
Ma cosa può avere a oggetto il legato? Se ne
distinguono in merito all'oggetto due fondamentali tipi:
1.legato di
specie: quando ha a oggetto la proprietà o altro diritto reale su un
bene o su una quota di bene determinato appartenente al testatore; il
diritto si trasmette al legatario al momento della morte del testatore e il
possesso del bene può essere domandato all'onerato, anche se ne sia stato
dispensato dal testatore;
2.legato di
quantità: è valido il legato di una cosa individuata solo nel genere; in
tal caso l'onerato dovrà fornire al legatario cose di qualità non inferiore
alla media; a lui, inoltre, spetta di eseguire la specificazione, se il
testatore non abbia incaricato lo stesso legatario o un terzo (art. 664
c.c.).
In merito al legato di quantità sono necessarie
alcune importanti osservazioni. Può accadere, infatti, che il testatore
abbia incaricato l'onerato di soddisfare il legato di una cosa generica,
senza specificare se questa si trovi o meno nel suo patrimonio.
Ebbene questo legato è valido ( art. 653 c.c.), anche se la cosa non si
trovi nell'asse ereditario, mentre non ha effetto se il testatore ha
lasciato la cosa generica (ma anche una sua cosa specifica) da prendersi nel
suo patrimonio e questa non si trovi nell'asse (art. 654 c.c.).
Ma cosa accade se il testatore ha indicato come oggetto del legato una cosa
che appartiene a un terzo o addirittura all'onerato?
Secondo l'art. 651 il legato è nullo, ma se risulta dal testamento o da
altra dichiarazione scritta che il testatore sapeva che la cosa era di
altri, il legato è valido; in tal caso l'onerato dovrà trasferire la cosa al
legatario se si trovava nel suo patrimonio, oppure procurarsi la cosa dal
terzo e trasferirla al legatario.
Oltre alla fondamentale distinzione che abbiamo appena fatto, il
codice civile elenca ancora numerosi tipi di legato.
Esaminiamoli sinteticamente:
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