Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
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Nozione:
il danno non patrimoniale consiste nella lesione di interessi giuridicamente
rilevanti cagionata secondo le regole degli articoli 2043 e seguenti del
codice civile. Tale danno è diverso da quello economicamente valutabile
secondo parametri oggettivi.
Il danno
patrimoniale
ex articolo 2043
è atipico, perché per il suo
risarcimento è necessario e sufficiente che si sia cagionato un danno
ingiusto, cioè una lesione a un diritto o a un interesse protetto.
Il danno non
patrimoniale ex articolo 2059
è tipico,
perché può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge.
Ciò vuol dire che per ottenere il risarcimento del
danno non patrimoniale sarà anche necessario che la legge preveda, per la
lesione di un determinato interesse, anche la risarcibilità di tali danni, e
ciò ad esempio accade espressamente nell'ipotesi prevista dall'articolo 185
del codice penale, secondo cui ogni reato obbliga non solo alle restituzioni
a norma delle leggi civili, ma anche al risarcimento del danno, sia esso di
natura patrimoniale sia esso di natura non patrimoniale.
Se quindi, per avventura, l'articolo 185 del
codice penale non avesse fatto riferimento ai danni di natura non
patrimoniale, questi non sarebbero stati risarcibili in seguito alla
commissione di un reato, mentre i danni patrimoniali sarebbero sempre
risarcibili anche se l'articolo 185 non ne avesse fatto alcuna menzione,
poiché si avrebbe quel "danno ingiusto" previsto dall'articolo 2043 che in
questo caso consiste nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma
penale.
Ma in che cosa
consiste il danno non patrimoniale?
Sul punto si sono avute diverse opinioni,
sostanzialmente basate su una classificazione di singole ipotesi di danno
non patrimoniale, e quindi si sono individuate le categorie del danno
biologico, del danno morale, del danno esistenziale.
Partendo dal danno biologico possiamo ormai essere
certi della sua definizione, perché, come abbiamo già visto, il legislatore
l'ha espressa nel cosiddetto codice delle assicurazioni, secondo il quale,
all'articolo 138, il danno biologico è
la lesione temporanea o permanente
all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento
medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e
sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre
reddito.
Come si vede nel danno biologico vi sono
essenzialmente due componenti, una di natura strettamente psico-fisica,
l'altra che influisce sulle attività relazionali del soggetto. Di
conseguenza nel calcolare il danno biologico dovranno essere tenute presenti
entrambe queste componenti.
Il danno biologico, quindi, sarà necessariamente
personalizzato, poiché se un certo tipo di danno può aver influito sugli
aspetti relazionali di un soggetto in una certa misura, su di un altro
soggetto l'incidenza sarà sicuramente diversa. Il danno biologico deve
essere quindi valutato caso per caso, mentre le tabelle preparate dai
tribunali possono essere solo un punto di riferimento per tale
personalizzazione.
Nelle ipotesi previste dal codice delle
assicurazioni, invece, bisognerà di regola far riferimento alle tabelle lì
indicate, anche se è pur sempre previsto che: “Qualora
la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti
dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi
della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al
trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato (art. 138 comma 3
codice delle assicurazioni)”.
Venendo al
danno morale,
questo consiste nella sofferenza soggettiva cagionata da fatto illecito e in
sé considerato, di regola un reato, sofferenza che può essere sia di natura
transitoria sia di natura permanente.
Considerando, infine,
il danno esistenziale,
questo corrisponde a qualsiasi compromissione
delle attività realizzatrici della persona umana, quale ad esempio la
lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre,
distinto dal danno biologico perché non presuppone l'esistenza di una
lesione fisica, e distinto dal danno morale perché non costituisce una
sofferenza di tipo soggettivo.
In altre parole il danno esistenziale si avrebbe
al di fuori delle altre due ipotesi, e sostanzialmente nel caso in cui un
soggetto pur non soffrendo dal punto di vista fisico, e dal punto di vista
psicologico, si troverebbe in una sorta di disagio o di difficoltà in
seguito all'attività del danneggiante.
Sulla suddivisione così come riportata è
intervenuta
In sostanza
Potrebbe quindi capitare che una persona in
seguito al reato abbia avuto delle lesioni, delle sofferenze, e svolgerà una
vita diversa rispetto a quella che conduceva prima.
Si potranno allora chiamare questi danni come
biologici, morali, esistenziali, ma sarà semplicemente un modo di
individuare la gravità del danno non patrimoniale, e non un'indicazione
specifica di diversi pregiudizi di natura non patrimoniale che ha subito il
danneggiato. Ma in quali casi il danno non patrimoniale deve essere risarcito?
Ci risponde lo stesso articolo 2059, e cioè deve
essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge.
E quali sono i casi in cui la legge prevede il
risarcimento del danno non patrimoniale?
Potremmo distinguere due ipotesi in cui è
dovuto risarcimento del danno non patrimoniale.
a) Prima ipotesi: riguarda
casi in cui la stessa
legge prevede il risarcimento del danno non patrimoniale
come conseguenza di un fatto illecito, e ciò accadrà sicuramente nel caso
dell'articolo 185 del codice penale, nell'ipotesi dell'articolo
Come si vede mentre nel primo caso saranno dovuti
tutti danni non patrimoniali dovuti ad un soggetto, e per far ciò basterà
invocare la specifica norma di legge che preveda tale risarcimento, nel
secondo caso saranno dovuti i danni non patrimoniali solo se si riesce a
individuare la norma costituzionale violata dal comportamento del
danneggiante.
Chiediamoci ora se è
possibile chiedere i danni non patrimoniali in merito alla responsabilità
contrattuale.
La risposta deve
essere positiva, sia perché
nell'ipotesi di un contratto possono avere rilevanza anche interessi di
natura non patrimoniale (vedi ad esempio cosa dice l'articolo 1174), sia
perché le stesse norme che regolano i rapporti natura contrattuale possono
prevedere in maniera espressa la tutela di interessi non patrimoniali
(pensiamo ad esempio all'obbligazione del vettore che deve trasportare senza
arrecare danni il passeggero da un luogo ad un altro, articolo 1681 c.c.),
sia perché, infine, un comportamento del debitore che normalmente può
provocare dei danni solo di natura contrattuale, potrebbe anche ledere
interessi costituzionalmente garantiti del creditore, pensiamo al caso in
cui il debitore si ostini a non pagare il creditore, che, non avendo altre
fonti di reddito, doveva usare quella somma di danaro per ripianare alcuni
suoi urgenti debiti;
in tal caso il danno subito dal creditore
potrebbe essere non solo di natura patrimoniale, ma anche di natura non
patrimoniale, per il generale discredito che si troverebbe a subire dovuto
al fatto che egli non adempie le sue obbligazioni.
Riconoscendo la risarcibilità anche dei danni non
patrimoniali in ambito contrattuale, non si sarà più costretti, per
ottenerli, ad ipotizzare entrambi i tipi di responsabilità (contrattuale e
extra contrattuale), a carico dell'autore del fatto.
Chiudiamo l'argomento
ricordando che in ogni caso anche il danno di natura non patrimoniale deve
sottostare regole dell'articolo 2043, perché è sempre espressione di quella
situazione prevista in generale dal predetto articolo 2043. Di conseguenza
se si vorranno ottenere i danni non patrimoniali
bisognerà provare
ex articolo 2043, collegato con l'art. 2059:
1. che si è verificato un fatto (o meglio un
atto), quindi un'azione o omissione, quest'ultima rilevante solo quando
esiste un obbligo giuridico ad agire; 2.che tale fatto ha provocato un danno
secondo le regole del rapporto di causalità; 3.che il soggetto era capace di
intendere o di volere nel momento in cui il fatto è stato commesso; 4.che il
danno è stato provocato con dolo o con colpa ( ma non nel caso di
responsabilità contrattuale dove la colpa è presunta); 5. che tale danno
è ingiusto, indicando le specifiche norme di legge violate che prevedono un
risarcimento del danno non patrimoniale, oppure l'interesse
costituzionalmente garantito violato.
Se si riusciranno a provare tutte queste
condizioni (e sempre che non ci siano ipotesi di esclusione
dell'antigiuridicità come la legittima difesa), si potrà ottenere non solo
il risarcimento del danno patrimoniale, se presente, ma anche di quello non
patrimoniale.
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