Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
il contratto in generale
Video, contratto e tipi di
contratto
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Ciò vuol
dire che le regole previste per il contratto in generale si applicano anche
alla maggior parte dei negozi giuridici, anche unilaterali, quando
questi hanno contenuto patrimoniale.
Di molti argomenti concernenti i contratti (condizione,
termine, nullità, vizi della volontà etc.) ce ne siamo già occupati in
occasione dello studio del negozio giuridico.
Per lo studio del contratto in generale, basterà
integrare le nozioni che si sono apprese studiando il negozio giudico, con
queste che ci accingiamo a studiare in merito ai contratti.
Di conseguenza la nostra analisi sul negozio giuridico
"contratto" si concentrerà sui suoi aspetti peculiari, aspetti che
normalmente non si riscontrano, o si riscontrano in maniera diversa, negli
altri negozi.
Analizziamo, ora, la definizione contenuta nell'art.
1321 per capire meglio che cos'è il contratto.
Secondo il citato
articolo 1321 il contratto:
Il contratto è quindi la massima
espressione dell'autonomia negoziale, che è, a sua volta, espressione
dell’autonomia privata che, ricordiamolo, è lo spazio di libertà lasciato ai
soggetti dall'ordinamento ed entro il quale possono regolare i propri
interessi. In questo caso, però, la situazione è più specifica, perché nel
negozio unilaterale (ad esempio il testamento) il soggetto dispone
liberamente della sua sfera giuridica, proprio perché gli appartiene, mentre
qui abbiamo il coinvolgimento di diritti patrimoniali di parti diverse ed
estranee tra loro, diritti che possono essere modificati solo con il
consenso di tutte le parti coinvolte, con l'accordo.
Una volta raggiunto l'accordo, questo è vincolante
perché è stato raggiunto liberamente su diritti di cui si può disporre.
Tenendo presente quanto detto, ben comprendiamo il disposto del primo comma
dell''articolo 1322 c.c. secondo cui:”
le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei
limiti imposti dalla legge”.
Si parla in questi casi di
autonomia contrattuale che possiamo esemplificare in:
libertà di contrarre, intesa come libertà di stipulare o meno un
contratto;
libertà contrattuale,
conseguenza della prima, indica il potere delle parti di determinare il
contenuto del contratto.
Non è necessario che debbano esistere entrambe per
aversi contratto; è vero che in certi casi si è obbligati a stipulare il
contratto, come accade per l'imprenditore che operi in regime di monopolio
legale, come è anche vero che non sempre il contenuto del contratto è
lasciato alla determinazione delle parti, come accade nel caso dei contatti
di locazione degli immobili urbani, dove le legge pone numerosi limiti alla
libertà contrattuale. In entrambi i casi riportati avremo sempre contratto,
cosa che non accadrebbe se la legge determinasse quando e come deve essere
stipulato il contratto.
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