Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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il contratto in generale

 Video, contratto e tipi di contratto

 L'articolo 1321 definisce in maniera sintetica, ma completa, il negozio giuridico contrattuale. Essenziale per il nostro discorso è capire i rapporti che intercorrono tra contratto e negozio giuridico, perché il contratto è il modello di tutti i negozi giuridici, e questo sia perché il codice civile non regola il negozio giuridico in generale, sia perché l'art. 1324 c.c. dispone che: ” salvo disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano in quanto compatibili per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”.

Ciò vuol dire che le regole previste per il contratto in generale si applicano anche alla maggior  parte dei negozi giuridici, anche unilaterali, quando questi hanno contenuto patrimoniale.
Di molti argomenti concernenti i contratti (condizione, termine, nullità, vizi della volontà etc.) ce ne siamo già occupati in occasione dello studio del negozio giuridico.  Per lo studio del contratto in generale, basterà integrare le nozioni che si sono apprese studiando il negozio giudico, con queste che ci accingiamo a studiare in merito ai contratti.
Di conseguenza la nostra analisi sul negozio giuridico "contratto" si concentrerà sui suoi aspetti peculiari, aspetti che normalmente non si riscontrano, o si riscontrano in maniera diversa, negli altri negozi.
Analizziamo, ora, la definizione contenuta nell'art. 1321 per capire meglio che cos'è il contratto.
Secondo il citato articolo 1321 il contratto
:

Il contratto è quindi la massima espressione dell'autonomia negoziale, che è, a sua volta, espressione dell’autonomia privata che, ricordiamolo, è lo spazio di libertà lasciato ai soggetti dall'ordinamento ed entro il quale possono regolare i propri interessi. In questo caso, però, la situazione è più specifica, perché nel negozio unilaterale (ad esempio il testamento) il soggetto dispone liberamente della sua sfera giuridica, proprio perché gli appartiene, mentre qui abbiamo il coinvolgimento di diritti patrimoniali di parti diverse ed estranee tra loro, diritti che possono essere modificati solo con il consenso di tutte le parti coinvolte, con l'accordo.
Una volta raggiunto l'accordo, questo è vincolante perché è stato raggiunto liberamente su diritti di cui si può disporre. Tenendo presente quanto detto, ben comprendiamo il disposto del primo comma dell''articolo 1322 c.c. secondo cui:” le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge”.

Si parla in questi casi di autonomia contrattuale che possiamo esemplificare in: libertà di contrarre, intesa come libertà di stipulare o meno un contratto;

libertà contrattuale, conseguenza della prima, indica il potere delle parti di determinare il contenuto del contratto.

Non è necessario che debbano esistere entrambe per aversi contratto; è vero che in certi casi si è obbligati a stipulare il contratto, come accade per l'imprenditore che operi in regime di monopolio legale, come è anche vero che non sempre il contenuto del contratto è lasciato alla determinazione delle parti, come accade nel caso dei contatti di locazione degli immobili urbani, dove le legge pone numerosi limiti alla libertà contrattuale. In entrambi i casi riportati avremo sempre contratto, cosa che non accadrebbe se la legge determinasse quando e come deve essere stipulato il contratto.

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