Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
i motivi
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I motivi costituiscono lo scopo
individuale che ha spinto un soggetto a porre in essere negozio
giuridico.
Abbiamo visto che la causa costituisce lo scopo economico sociale del
negozio giuridico; intesa in questo modo la causa, elemento essenziale del
negozio giuridico, si distingue nettamente dai motivi in quanto costituisce
un elemento negoziale, mentre i motivi sono i moventi individuali che
spingono un soggetto a contrarre.
Un esempio chiarirà facilmente la differenza.
Se intendo acquistare un appartamento posso farlo per una serie di
motivi; ad esempio l’acquisto perché penso di essere trasferito in quella
città oppure perché ritengo il luogo maggiormente collegato con il centro.
È evidente che se ogni volta si dovesse dare rilevanza ai motivi potrebbe
accadere che nel caso in cui mi sia già impegnato per l'acquisto
dell'immobile senza poi ottenere più il trasferimento che speravo, potrei
legittimamente impugnare il contratto di compravendita sostenendo proprio il
mio errore sui motivi: proprio per evitare simili conseguenze si è stabilita
l'irrilevanza dei motivi individuali.
Quanto detto però non è sempre vero.
Può darsi, infatti, che le parti intendano dare rilevanza ai motivi
trasformandoli in una clausola condizionale, ma in alcuni casi è la legge a
darvi rilevanza.
Questo è il caso dell'articolo 1345 c.c. che stabilisce:
“il contratto è illecito quando le
parti si sono determinante a concluderlo per un motivo illecito comune ad
entrambe”. Come si vede la norma costituisce un'eccezione alla regola
dell’irrilevanza dei motivi che, se illeciti, possono provocare la nullità
del contratto. Per arrivare a tanto,
però, è necessario che il motivo illecito sia comune a entrambe e sia stato
l'unica ragione che ha determinato le parti a contrarre.
Se, ad esempio, acquisto un
appartamento per impiantarvi una casa di prostituzione, il contratto di
compravendita sarà valido se il venditore non sapeva dell'uso che intendevo
fare dell'immobile; ma se il venditore era a conoscenza delle mie intenzioni
e mi ha preferito ad altri acquirenti magari proprio perché intendeva
approfittare dell'attività illecita, ecco che il contratto di compravendita
sarà nullo per illiceità dei motivi.
Vediamo ora altri casi in cui la legge
attribuisce rilevanza al motivo:
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Donazione: il motivo illecito rende nulla la donazione se è il
solo che ha spinto il donante (articolo 788 c.c.); l'errore sul motivo è
rilevante quando sia l'unico che ha determinato la liberalità (articolo
787 c.c.);
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Testamento: il motivo illecito rende nulla la disposizione
testamentaria quando è stato il solo che ha spinto il testatore a
disporre (articolo 626 c.c.); l'errore sul motivo è rilevante quando sia
l'unico che ha determinato la liberalità (articolo 624 c.c.).
A parte queste ipotesi, però,
i motivi, come già detto, si ritengono irrilevanti.
Dobbiamo però segnalare che la tesi che ritiene
irrilevanti i motivi è coerente con la teoria che considera la causa come
scopo economico sociale del negozio. Se, invece, si accetta la tesi secondo
cui la causa è la ragione concreta per la quale le parti si sono accordate,
non si può ritenere che i motivi siano sempre irrilevanti, perché possono
integrare la ragione concreta del contratto, e cioè la causa, e un errore
sui motivi, o il venire meno di un motivo,
può portare a un difetto della causa e alla
nullità del contratto.
Nell’esempio che abbiamo fatto in precedenza
sull’acquisto della casa legato al trasferimento lavorativo, se il contratto
è stato stipulato anche sulla base di questo motivo, noto anche all’altra
parte, il mancato trasferimento, lungi dall’essere un semplice motivo del
contratto, diviene elemento integrante della causa, intesa come ragione
concreta del contratto di compravendita, e il venir meno del trasferimento,
farà venir meno anche la ragione concreta per la quale una parte si è
accordata, e quindi la stessa causa. Tale effetto, però, non si verifica,
quando il motivo non è reso conoscibile all’altra parte, rimanendo, in tal
modo, al di fuori della causa, e quindi irrilevante.
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