Il giuramento è di due tipi,
decisorio e
suppletorio.
Il primo è richiesto dalla parte che intende far
giurare l’altra. Il secondo è invece deferito dal collegio.
In merito al
giuramento
decisorio notiamo che la parte che deve
giurare può, appunto, giurare e vincere la causa, non giurare o non
presentarsi senza giustificato motivo, e perdere la causa, oppure riferire
il giuramento a chi glielo ha deferito; in altre parole la parte invece di
giurare chiede all’altra di giurare in sua vece.
Se la parte cui è stato riferito il
giuramento si rifiuta di giurare perderà lei al causa, diversamente se giura
vincerà, ma non potrà a sua volte riferire il giuramento alla parte che
glielo aveva riferito. Può essere ammesso solo se verte su diritti
disponibili (non è ammesso, ad esempio, nei giudizi di disconoscimento di
paternità). Non è ammissibile, inoltre, se verte su fatti illeciti o su un
contratto per la cui validità sia richiesta la forma scritta o per negare un
fatto che, da atto pubblico, risulti avvenuto alla presenza del pubblico
ufficiale.
Si distingue, infine, il giuramento
de veritate
e il giuramento
de notitia.
Il primo ha ad oggetto un fatto della parte. Il
secondo ha ad oggetto un fatto altrui di cui la parte abbia notizia. In
entrambi i casi, però, il fatto deve essere comune ad entrambe le parti.
Il giuramento
suppletorio
costituisce il secondo tipo di giuramento e si
differenzia dal decisorio perché è deferito d’ufficio dal giudice, senza che
vi sia richiesta della parte. Si ricorre a questo mezzo istruttorio quando,
dopo l’esaurimento dei mezzi istruttori, le domande e le eccezioni non sono
pienamente provate, ma non sono nemmeno del tutto sfornite di prova. La
valutazione in ordine all’opportunità di disporre il giuramento suppletorio
è rimessa al prudente e discrezionale criterio del giudice del merito, il
quale stabilisce se la domanda e le eccezioni, pur non pienamente provate,
non siano del tutto sfornite di prova (semiplena probatio).
Se la causa deve essere decisa dal collegio, sarà
esclusivamente quest’ultimo a deferire il giuramento. Sottospecie del
giuramento suppletorio è quello estimatorio a cui si ricorre quando non è
possibile accertare in altro modo il valore della cosa domandata. In questo
caso, però, il collegio (o il giudice monocratico) deve determinare la somma
fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia. Il giuramento
suppletorio non può essere riferito e si applicano le stesse regole previste
per il giuramento decisorio.
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