Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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gestione di
affari altrui
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Nozione
(art. 2031 c.c.): si ha gestione di affari altrui quando un soggetto
senza esservi obbligato assume scientemente la gestione di uno o più
affari di un altro soggetto che non è in grado di provvedervi.
L'ipotesi dell'art. 2031 riguarda una
situazione che può verificarsi nella realtà con una frequenza maggiore di
quanto non si pensi; può succedere, infatti, che una persona non possa
occuparsi dei suoi affari rischiando di subire un danno. Ma può anche
accadere che un'altra persona, essendo a conoscenza di questa situazione,
decida di intervenire per impedire il danno. Se la gestione avverrà alle
condizioni previste dalla legge, il dominus dovrà non solo adempiere le
obbligazioni assunte dal gestore, ma dovrà anche indennizzarlo (e non
compensarlo) delle spese che questi ha sostenuto. Come si vede la gestione
di affari altrui (detta anche negotiorium gestio) è fonte di obbligazioni
che non derivano né da contratto né da atto illecito, ma direttamente dalla
legge. Vediamo, ora, quando avremo una gestione di affari in grado di essere
fonte di obbligazioni. Cominciamo ad analizzare la posizione del dominus:
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Impedimento del dominus:
l'interessato non deve essere in grado di provvedere ai propri affari.
Questa situazione deve essere oggettiva e non supposta dal gestore,
anche se parte della giurisprudenza ritiene che sia sufficiente la sua
non opposizione;
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Divieto
del dominus: se l'interessato ha
vietato che altri si occupassero della gestione dei propri affari non
sarà tenuto ad adempiere alle obbligazioni che sono nate dalla gestione
(art. 2031 comma 2);
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Obblighi
del dominus: deve adempiere agli
obblighi che scaturiscono dalla gestione e indennizzare il gestore delle
spese non solo quando la gestione gli sia stata utile ma anche quando
non gli abbia portato vantaggi ma sia stata "utilmente iniziata" dal
gestore (art. 2031 comma 1).
Come si vede il
dominus deve effettivamente trovarsi in una particolare situazione che gli
impedisca di occuparsi dei propri affari.
Questa può verificarsi quando il dominus sia scomparso e non siano stati
ancora presi i provvedimenti previsti dalla legge, o quando sia incapace
senza che vi sia chi lo rappresenti. È certo, però, che la situazione del
dominus andrà valutata caso per caso, potendo essere tanti i casi che
impediscono al dominus di occuparsi dei propri affari. In merito al divieto,
questo è efficace solo se non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico
o la buon costume, ma si ritiene che sia anche inefficace quando riguardi
una situazione imprevista. Passiamo
ora alla posizione del gestore:
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Deve essere a conoscenza di gestire un affare altrui. Se credeva di
agire per un affare proprio potrà comunque beneficiare degli effetti
della gestione se vi sarà la ratifica del dominus (art. 2032 c.c.);
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Una volta iniziata la gestione è tenuto a portarla a termine sino a
quando il dominus non sia in grado di provvedervi da sé stesso. In caso
di morte del dominus prima della fine della gestione questa dovrà
comunque essere eseguita sino a quando l'erede non possa provvedere
direttamente;
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Deve avere la capacità di contrattare in merito all'affare di cui si
occupa (art. 2029 c.c.);
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È
tenuto al risarcimento del danno se ha agito con colpa;
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È
soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero dal mandato (art.
2030 c.c.).
Il gestore è quindi equiparato a un mandatario e a
lui si applicherà la disciplina prevista dagli articoli 1705- 1707 del
codice civile. È anche possibile, però, che il gestore dichiari di agire per
il dominus ponendo in essere una gestione rappresentativa, che si distingue
da quella dove non c'è tale dichiarazione detta gestione non
rappresentativa. La differenza non è senza importanza, perché nel caso di
gestione rappresentativa si applicheranno anche le norme concernenti la
rappresentanza ex art. 1704 c.c. con la conseguenza che gli effetti del
negozio conclusi dal gestore ricadranno immediatamente nelle sfera giuridica
del dominus.
Concludiamo occupandoci delle
caratteristiche dell'affare gerito:
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L'affare deve avere carattere patrimoniale;
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Il gestore può gestire anche più (ma non tutti
gli) affari del dominus;
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L'affare può essere gestito attraverso una attività giuridica ma può
anche esplicarsi in una attività materiale come sostituire una serratura
danneggiata della porta dell'appartamento del dominus
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