Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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garanzie dell'obbligazione

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Secondo l'articolo 2740 del codice civile il debitore risponde dello adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Ciò vuol dire che il patrimonio del debitore costituisce garanzia generica dell'obbligazione e, in caso d'inadempimento, il debitore (o meglio il suo patrimonio) si troverebbe assoggettato all'azione esecutiva del creditore.
In molti casi, però, quest'azione esecutiva può rivelarsi insufficiente al soddisfacimento delle ragioni del creditore, sia perché il patrimonio del debitore potrebbe essere troppo esiguo, sia perché altri creditori potrebbero concorrere sullo stesso patrimonio; in quest'ultimo caso il creditore che agisce dovrebbe dividere il patrimonio del debitore con gli altri creditori (art. 2741 c.c.) e nel caso in cui si rivelasse insufficiente, dovrebbe accontentarsi solo di una porzione di quanto gli spetta.
Per evitare, quindi, questi e altri problemi, il creditore può garantirsi l'adempimento dell'obbligazione facendo sorgere una serie di garanzie sul patrimonio del debitore, garanzie non generiche ma specifiche.
Potrebbe, ad esempio, accendere ipoteca su un bene del debitore; in questo caso il bene oggetto di ipoteca costituisce la garanzia principale dell'adempimento dell'obbligazione, garanzia che si aggiunge a quella generica prevista dall'articolo 2740.  Stabilisce, infatti, l'articolo 2741 del codice civile che i creditori hanno uguale diritto ad essere soddisfatti sui beni del debitore salvo, però, le cause legittime di prelazione.
Lo stesso articolo 2741 specifica che cause legittime di prelazione sono i privilegi, il pegno, le ipoteche. In pratica, e riportando l'esempio già fatto, se il debitore risulta inadempiente, il creditore potrà far vendere il bene oggetto di ipoteca, e sulla somma ricavata potrà recuperare quanto gli è dovuto. In questo caso il creditore ipotecario non dovrà preoccuparsi della concorrenza degli altri creditori perché in base all'articolo 2741, dovrà essere soddisfatto prima degli altri sul bene ipotecato.
Occupiamoci quindi, nei paragrafi che seguono, delle cause legittime di prelazione, specificando, però, che quando si costituiscono queste speciali garanzie, non è possibile accordarsi con il debitore stabilendo che, in mancanza di pagamento del credito, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi in proprietà del creditore.
L'articolo 2744 c.c. vieta espressamente tale accordo detto " patto commissorio ", patto che è nullo anche se stipulato successivamente alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.

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