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garanzie dell'obbligazione
Secondo l'articolo 2740 del
codice civile il debitore risponde dello adempimento delle obbligazioni con
tutti i suoi beni presenti e futuri.
Ciò vuol dire che il patrimonio del debitore
costituisce garanzia generica dell'obbligazione e, in caso d'inadempimento,
il debitore (o meglio il suo patrimonio) si troverebbe assoggettato
all'azione esecutiva del creditore.
In molti casi, però, quest'azione esecutiva può
rivelarsi insufficiente al soddisfacimento delle ragioni del creditore, sia
perché il patrimonio del debitore potrebbe essere troppo esiguo, sia perché
altri creditori potrebbero concorrere sullo stesso patrimonio; in
quest'ultimo caso il creditore che agisce dovrebbe dividere il patrimonio
del debitore con gli altri creditori (art. 2741 c.c.) e nel caso in cui si
rivelasse insufficiente, dovrebbe accontentarsi solo di una porzione di
quanto gli spetta.
Per evitare, quindi, questi e altri problemi, il
creditore può garantirsi l'adempimento dell'obbligazione facendo sorgere una
serie di garanzie sul patrimonio del debitore, garanzie non generiche ma
specifiche.
Potrebbe, ad esempio, accendere ipoteca su un bene del
debitore; in questo caso il bene oggetto di ipoteca costituisce la garanzia
principale dell'adempimento dell'obbligazione, garanzia che si aggiunge a
quella generica prevista dall'articolo 2740.
Stabilisce,
infatti, l'articolo 2741 del codice civile che i creditori hanno uguale
diritto ad essere soddisfatti sui beni del debitore salvo, però, le cause
legittime di prelazione.
Lo stesso articolo 2741 specifica che cause legittime
di prelazione sono i privilegi, il pegno, le ipoteche. In pratica, e
riportando l'esempio già fatto, se il debitore risulta inadempiente, il
creditore potrà far vendere il bene oggetto di ipoteca, e sulla somma
ricavata potrà recuperare quanto gli è dovuto. In questo caso il creditore
ipotecario non dovrà preoccuparsi della concorrenza degli altri creditori
perché in base all'articolo 2741, dovrà essere soddisfatto prima degli altri
sul bene ipotecato.
Occupiamoci quindi, nei paragrafi che seguono, delle
cause legittime di prelazione, specificando, però, che quando si
costituiscono queste speciali garanzie, non è possibile accordarsi con il
debitore stabilendo che, in mancanza di pagamento del credito, la proprietà
della cosa ipotecata o data in pegno passi in proprietà del creditore.
L'articolo 2744 c.c. vieta espressamente tale accordo
detto " patto commissorio ", patto che è nullo anche se stipulato
successivamente alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.
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