Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
forma e capacità per la procura
La procura può essere
conferita senza l'osservanza di forme particolari,
anche tacitamente, cioè attraverso fatti
concludenti. Se però il rappresentante deve concludere un contratto dove è
richiesta una determinata forma, anche la procura dovrà avere la forma
prevista per quel contratto; una procura conferita per acquistare un
immobile dovrà, quindi, essere redatta per iscritto. La procura, inoltre,
può essere conferita per uno o determinati affari (procura speciale) oppure
per tutti gli affari del rappresentato (procura generale) . In merito alla
capacità nella rappresentanza, e quindi anche nella rappresentanza
volontaria, distinguiamo:
Non deve meravigliare che per conferire la procura sia necessaria la capacità di agire, mentre per lo svolgimento dell'incarico possa bastare la semplice capacità di intendere e volere, e ciò perché il rappresentato, pienamente capace, potrebbe ritenere che un soggetto con la semplice capacità d'intendere e volere, magari un diciassettenne, possa al meglio curare i suoi interessi; d'altro canto rendere valido un negozio posto in essere da un incapace (ricordiamo infatti che nella rappresentanza è di regola determinante la volontà del rappresentante), è certamente una eccezione alla regola generale sulla invalidità di negozi posti in essere da soggetti privi della capacità di agire. Certo è che l'art. 1389 c.c. dispone che il rappresentate incapace deve essere capace di intendere e volere in relazione "alla natura e al contenuto del contratto stesso", introducendo così, un ulteriore accertamento relativo alla validità del contratto, che rende sicuramente più precaria la posizione del rappresentato, che, dal punto di vista pratico, farebbe meglio ad astenersi dallo scegliere come rappresentante un soggetto incapace di agire. Questa chiacchierata ci è stata comunque utile per chiarirci le idee, su un punto: è la volontà del rappresentate da prendere in considerazione, e non quella del rappresentato, e per questi motivi è stabilito che:
È vero, quindi, che bisogna
guardare alla volontà del rappresentante e non a quella del rappresentato,
ma, chiediamoci:
cosa
accade se il rappresentato ha predeterminato alcuni degli elementi del
contratto ed è caduto in errore su uno di questi? Il suo errore sarà
rilevante ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal
rappresentato? E se era in buona fede su questi elementi, il suo stato
soggettivo sarà rilevante?
È chiaro che in questi casi anche la
situazione del rappresentato è rilevante , ed è per questo motivo che gli
articoli 1390 e 1391 c.c. dispongono che:
nel caso di elementi
predeterminati dal rappresentato si ha riguardo alla volontà ed agli stati
soggettivi del rappresentato e non del rappresentante.
Ma il discorso non finisce qui; facciamo il caso
che il rappresentato, intendendo acquistare dei beni mobili di provenienza
furtiva ed essendo, quindi, in mala fede, affidi l'incarico all'ignaro
rappresentante.
Seguendo le regole esposte, l’acquisito
effettuato dal rappresentate sarebbe valido, visto il suo stato di buona
fede. Ma tale conclusione è palesemente inaccettabile, perché la mala fede
non riceve mai protezione nel nostro ordinamento giuridico ed è per questo
che l'articolo 1391 dispone che: “In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può
giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante”.
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