Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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forma e capacità per la procura

 

La procura può essere conferita senza l'osservanza di forme particolari,
anche tacitamente, cioè attraverso fatti concludenti. Se però il rappresentante deve concludere un contratto dove è richiesta una determinata forma, anche la procura dovrà avere la forma prevista per quel contratto; una procura conferita per acquistare un immobile dovrà, quindi, essere redatta per iscritto. La procura, inoltre, può essere conferita per uno o determinati affari (procura speciale) oppure per tutti gli affari del rappresentato (procura generale) . In merito alla capacità nella rappresentanza, e quindi anche nella rappresentanza volontaria, distinguiamo:

Non deve meravigliare che per conferire la procura sia necessaria la capacità di agire, mentre per lo svolgimento dell'incarico possa bastare la semplice capacità di intendere e volere, e ciò perché il rappresentato, pienamente capace, potrebbe ritenere che un soggetto con la semplice capacità d'intendere e volere, magari un diciassettenne, possa al meglio curare i suoi interessi; d'altro canto rendere valido un negozio posto in essere da un incapace (ricordiamo infatti che nella rappresentanza è di regola determinante la volontà del rappresentante), è certamente una eccezione alla regola generale sulla invalidità di negozi posti in essere da soggetti privi della capacità di agire. Certo è che l'art. 1389 c.c. dispone che il rappresentate incapace deve essere capace di intendere e volere in relazione "alla natura e al contenuto del contratto stesso", introducendo così, un ulteriore accertamento relativo alla validità del contratto, che rende sicuramente più precaria la posizione del rappresentato, che, dal punto di vista pratico, farebbe meglio ad astenersi dallo scegliere come rappresentante un soggetto incapace di agire. Questa chiacchierata ci è stata comunque utile per chiarirci le idee, su un punto: è la volontà del rappresentate da prendere in considerazione, e non quella del rappresentato, e per questi motivi è stabilito che:

È vero, quindi, che bisogna guardare alla volontà del rappresentante e non a quella del rappresentato, ma, chiediamoci:
cosa accade se il rappresentato ha predeterminato alcuni degli elementi del contratto ed è caduto in errore su uno di questi? Il suo errore sarà rilevante ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentato? E se era in buona fede su questi elementi, il suo stato soggettivo sarà rilevante? È chiaro che in questi casi anche la situazione del rappresentato è rilevante , ed è per questo motivo che gli articoli 1390 e 1391 c.c. dispongono che: nel caso di elementi predeterminati dal rappresentato si ha riguardo alla volontà ed agli stati soggettivi del rappresentato e non del rappresentante.
Ma il discorso non finisce qui; facciamo il caso che il rappresentato, intendendo acquistare dei beni mobili di provenienza furtiva ed essendo, quindi, in mala fede, affidi l'incarico all'ignaro rappresentante.
Seguendo le regole esposte, l’acquisito effettuato dal rappresentate sarebbe valido, visto il suo stato di buona fede. Ma tale conclusione è palesemente inaccettabile, perché la mala fede non riceve mai protezione nel nostro ordinamento giuridico ed è per questo che l'articolo 1391 dispone che: “In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante”.

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