Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Secondo il comma 51,
infatti, il contratto le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in
forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con
sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la
conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Questa è quindi la forma del contratto di convivenza, e
questa forma deve essere usata anche quando si voglia modificare il regime
patrimoniale della convivenza, attività che può essere svolta senza limiti
di tempo (comma 54). Il nuovo regime patrimoniale che nasce del contratto
deve poi essere reso pubblico per essere opponibile ai terzi. A tal fine il
comma 52 prevede che:
“Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il
professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha
autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i
successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei
conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n.
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