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fideiussione
Da questo punto di vista la fideiussione è molto simile
all'accollo, ma se ne differenzia per la diversa struttura, perché
nell'accollo l'accordo intercorre tra debitore e terzo che si accolla il
debito, mentre nella fideiussione si ha accordo tra terzo che intende
garantire il credito e creditore. Anche dal punto di vista funzionale la
fideiussione si differenzia dall'accollo; in questo caso accade che la
garanzia è di regola costituita contemporaneamente al debito proprio per
spingere il creditore a far nascere un rapporto obbligatorio con il
debitore, mentre l'accollo di solito si costituisce dopo la nascita
dell'obbligazione.
Vediamo ora la struttura della fideiussione partendo
dalla sua natura giuridica:
Abbiamo detto che la
fideiussione fa nascere un’obbligazione accessoria rispetto alla principale;
questa caratteristica si riflette in modo determinante sulla sua
disciplina che analizziamo nel
successivo elenco:
Nell'articolo 1955, ad esempio, si prevede
l'estinzione della fideiussione quando il creditore con il suo comportamento
impedisce la surrogazione del fideiussore nei diritti di prelazione che lo
stesso creditore vantava nei confronti del debitore.
Accenniamo,
infine, alle fideiussioni omnibus; si tratta di una garanzia che un
terzo si assume nei confronti di una banca con la quale si impegna a
garantire tutte le obbligazioni anche future che il debitore assumerà nei
confronti dell'istituto di credito.
La figura della fideiussione omnibus ha sollevato molte
discussioni in dottrina e giurisprudenza circa la sua validità a causa
dell’indeterminatezza circa l’impegno assunto dal garante; la legge 154\92,
però, modificando l'art. 1938 c.c. e l'art. 1956 c.c. ha indirettamente
sancito la validità di questo tipo di obbligazione, a condizione che per le
obbligazioni future sia previsto l'importo massimo garantito.
Di conseguenza, essendo ora ammissibili fideiussioni
per debiti non ancora sorti, è venuto meno quel requisito dell’inderminatezza
che poteva rendere nulle le fideiussioni omnibus; è anche vero, però, che
tali garanzie sono valide solo se è previsto l'importo massimo garantito, e
ciò a tutela del garante-fideiussore; resta da vedere se questo importo
massimo garantito sia in realtà di tale entità da risultare nei fatti non
obbiettivamente raggiungibile dal fideiussore nel momento in cui ha assunto
la garanzia.
Se la legge ha preteso un importo massimo garantito,
evidentemente è stato per porre un limite alla validità di dette garanzie
per debiti futuri, e stabilire un limite massimo garantito altissimo,
significa nei fatti porre nel nulla la limitazione legislativa. Di
conseguenza anche in questo caso si potrebbe ritenere nulla la fideiussione
per violazione dell'art. 1938, come se il limite non fosse stato posto.
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