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Factoring ( cessione dei crediti di impresa).
Con
questo contratto un imprenditore che ha numerosi crediti da gestire e,
d'altro canto, ha convenienza ad avere subito liquidità, li cede in blocco
con un unico contratto al factor che provvederà alla gestione e riscossione
dei crediti.
Si tratta di un contratto tipico, dove il factor
non si limita a divenire cessionario dei crediti, ma si obbliga anche a
gestirli fornendo all'imprenditore un'ulteriore serie di servizi come la
tenuta della contabilità.
In Italia il factoring è stato disciplinato avendo
come riferimento la cessione del credito, con la quale presenta molte
affinità. La materia è stata regolata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52 che
ha introdotto la disciplina della
cessione dei
crediti d'impresa.
Vediamone i punti fondamentali:
·
Parti
contrattuali:
1. cedente imprenditore; 2. cessionario banca o intermediario finanziario;
·
Natura dei
crediti:
crediti relativi all'impresa presenti e futuri che sorgeranno in 24 mesi;
·
Caratteristiche
della cessione:
cessione pro solvendo, l'imprenditore dovrà restituire solo quanto ha
versato in caso d'inadempimento del debitore.
Come
sappiamo dallo studio della cessione del credito, quest'ultima per essere
opponibile ai terzi deve essere notificata al debitore ceduto o essere da
lui accettata.
Il legislatore per evitare al factor un
eccessivo onere ha aggiunto alla disciplina normale della cessione, delle
deroghe in merito all’opponibilità ai terzi stabilendo che qualora il
cessionario
abbia pagato
in tutto o in parte il corrispettivo della cessione e il pagamento abbia
data
certa, la cessione è opponibile:
·
agli altri
aventi causa del cedente che non abbiano provveduto a rendere efficace la
cessione verso il debitore prima del pagamento da parte del factor;
·
al creditore del
cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
·
al fallimento
del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo che il curatore
provi che il factor era a conoscenza dello stato d'insolenza del cedente;
·
in caso di
fallimento del debitore ceduto il pagamento da lui effettuato al factor
ceduto non è soggetto a revocatoria fallimentare, salvo che il curatore
provi la conoscenza dello stato d'insolvenza del da parte del factor.
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