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estinzione e tutela
Gli articoli 1072 e ss. del codice civile ci indicano le ipotesi di estinzione della servitù. Vediamoli:
La servitù si può quindi
estinguere nei casi indicati, ma è necessario approfondire le ipotesi di
estinzione per prescrizione.
Abbiamo già visto, infatti, che i termini di
prescrizione cominciano a decorrere in tempi diversi secondo il tipo di
prescrizione.
Per una servitù apparente, infatti, la
prescrizione potrebbe non iniziare mai, perché sino a quando esiste l'opera
che ne permette l'esercizio, ve ne sarà sempre uso e, quindi, non è
possibile pensare a una prescrizione per "non uso".
Analogamente accade per le servitù negative che
consistono in un non facere. Fino a quando non si svolge l'attività vietata,
non comincerà mai a correre il termine di prescrizione per non uso. Sembra
un paradosso, ma per le servitù negative il termine di prescrizione per non
uso, comincia a decorrere dall'inizio dell'uso; il paradosso, però, è solo
apparente, perché nelle servitù negative "l'uso" consiste nella mancanza
dell’attività vietata, mentre il "non uso" si risolve nel compimento di
quell’attività.
Riassumiamo nella sottostante le ipotesi di
prescrizione previsti dall'art. 1073 c.c.
Il termine ventennale decorre dal giorno in cui si è cessato di
esercitarla:
Se il fondo dominante è
appartenuto a diversi proprietari, agli effetti dell'estinzione per
prescrizione, si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu
esercitata dai precedenti titolari. Se, invece, il fondo dominante
appartiene a più comproprietari, basterà l'uso del diritto da parte di uno
di loro, per aversi interruzione della prescrizione, e ciò per il principio
dell’indivisibilità della servitù dal bene.
È interessante, infine, l'ultimo comma
dell'art. 1073 secondo cui la sospensione o l'interruzione della
prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
Ciò vuol dire che se uno dei comproprietari è, per
ipotesi, partito per la guerra, sino a quando dura questa situazione vi sarà
sospensione della prescrizione anche per gli altri che sono rimasti, nel
frattempo, inerti, e non hanno usato il diritto pur non essendo impegnati in
operazioni belliche. Chiudiamo, finalmente, l'argomento riguardante la
servitù accennando ai mezzi di tutela previsti dal legislatore.
L'art. 1079 c.c. prevede che il titolare del
diritto di servitù, a pari del proprietario, può esercitare l'azione
confessoria chiedendo al giudice di farne accertare la esistenza contro chi
ne contesta l'esercizio e per farne cessare gli eventuali impedimenti e
turbative. Anche per le servitù sono possibili le azioni possessorie di cui
parleremo in seguito.
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