Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
estensione della proprietà
La proprietà fondiaria oltre
ad avere una estensione orizzontale, ne ha anche una verticale, si estende,
cioè, sia verso il basso che verso l'alto. Stabilito questo principio, (vedi
art. 840 c.c.), sorge l'ulteriore problema di stabilire sino a che punto si
estende in senso verticale la proprietà; potrebbe, ad esempio, il
proprietario impedire che degli aerei sorvolino il suo fondo?
Ci risponde sempre l'art. 840 che distingue tra
opere compiute nel sottosuolo e attività che si svolgono nello spazio
sovrastante la proprietà. Cominciando con le attività che si
svolgono nel sottosuolo, il proprietario del suolo ha anche la proprietà del
sottosuolo, ma la proprietà del sottosuolo è limitata da numerose
legislazioni speciali previste per determinate attività, tra cui ricordiamo:
Al di fuori dei limiti imposti dalle leggi
speciali, il proprietario ha diritto di usare il sottosuolo, ma non può
opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità che
egli non abbia interesse ad escluderle
Come si vede l'art. 840 delimita un
concetto dell'esercizio del diritto di proprietà del sottosuolo
"flessibile", poiché non ne pone un limite preciso (ad es.
Discorso analogo può essere fatto per lo spazio
soprastante il fondo, e ,infatti, il proprietario del suolo non può opporsi
ad attività di terzi che si svolgano a tale altezza nello spazio
sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle. Da quanto abbiamo
sino ad ora visto sembrerebbe che la proprietà abbia un’estensione in senso
verticale limitato dall'interesse del proprietario, ma a guadar bene l'art.
840 non limita la proprietà verticale alla possibilità di sfruttamento, ma
ne limita solo l'esercizio.
Anzi dallo stesso articolo 840 emerge che il
legislatore ha inteso estendere la proprietà in linea teorica sino
all'infinito sia verso il basso che verso l'alto, ma condizionandone l'uso
verticale all'esistenza di uno specifico interesse e (secondo i casi)
limitando la proprietà stessa o il suo uso con delle leggi speciali. In
senso orizzontale, invece, il proprietario può agire come meglio crede sul
suo fondo, anche recintandolo (art. 841 c.c.) e, comunque, impedendo ad
altri di attraversarlo. In certi casi, però, il proprietario deve consentire
l'attraversamento o l'accesso al fondo senza che possa opporvisi e ciò
accade nelle ipotesi di caccia e pesca (art. 842 c.c.), opere necessarie al
vicino (art. 843 c.c.), recupero di cose o animali di terzi che si trovino
sul suo fondo (art. 843 c.c. comma 3).
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