Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone

estensione della proprietà

video

La proprietà fondiaria oltre ad avere una estensione orizzontale, ne ha anche una verticale, si estende, cioè, sia verso il basso che verso l'alto. Stabilito questo principio, (vedi art. 840 c.c.), sorge l'ulteriore problema di stabilire sino a che punto si estende in senso verticale la proprietà; potrebbe, ad esempio, il proprietario impedire che degli aerei sorvolino il suo fondo?

Ci risponde sempre l'art. 840 che distingue tra opere compiute nel sottosuolo e attività che si svolgono nello spazio sovrastante la proprietà.   Cominciando con le attività che si svolgono nel sottosuolo, il proprietario del suolo ha anche la proprietà del sottosuolo, ma la proprietà del sottosuolo è limitata da numerose legislazioni speciali previste per determinate attività, tra cui ricordiamo:


Al di fuori dei limiti imposti dalle leggi speciali, il proprietario ha diritto di usare il sottosuolo, ma non può opporsi ad attività di terzi  che si svolgano a tale profondità che egli non abbia interesse ad escluderle
Come si vede l'art. 840 delimita un concetto dell'esercizio del diritto di proprietà del sottosuolo "flessibile", poiché non ne pone un limite preciso (ad es. 100 metri), ma lo relaziona all'interesse del proprietario. Se il proprietario ha un interesse concreto allo sfruttamento del sottosuolo a una determinata profondità, ecco che potrà escludere altri dall'usarlo, ma se questo interesse manca, il secondo comma dell'art. 840 espressamente esclude che possa opporsi a tali attività.
Discorso analogo può essere fatto per lo spazio soprastante il fondo, e ,infatti, il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle. Da quanto abbiamo sino ad ora visto sembrerebbe che la proprietà abbia un’estensione in senso verticale limitato dall'interesse del proprietario, ma a guadar bene l'art. 840 non limita la proprietà verticale alla possibilità di sfruttamento, ma ne limita solo l'esercizio.
Anzi dallo stesso articolo 840 emerge che il legislatore ha inteso estendere la proprietà in linea teorica sino all'infinito sia verso il basso che verso l'alto, ma condizionandone l'uso verticale all'esistenza di uno specifico interesse e (secondo i casi) limitando la proprietà stessa o il suo uso con delle leggi speciali. In senso orizzontale, invece, il proprietario può agire come meglio crede sul suo fondo, anche recintandolo (art. 841 c.c.) e, comunque, impedendo ad altri di attraversarlo. In certi casi, però, il proprietario deve consentire l'attraversamento o l'accesso al fondo senza che possa opporvisi e ciò accade nelle ipotesi di caccia e pesca (art. 842 c.c.), opere necessarie al vicino (art. 843 c.c.), recupero di cose o animali di terzi che si trovino sul suo fondo (art. 843 c.c. comma 3).

Torna alla pagina iniziale del manuale