Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o alienati a titolo gratuito
Il d.l. 83\2015 convertito con
l. 132\2015
ha introdotto nel codice civile un nuovo
articolo, e cioè l’art. 2929 bis, un articolo che è durato poco nella sua
forma originaria, perché la legge 30 giungo 2016 n. 119 lo ha già
modificato; vediamo allora il nuovo testo dell’art. 2929 bis
1. Il
creditore che sia pregiudicato da un atto
del
debitore,
di
costituzione
di vincolo di indisponibilità o di alienazione,
che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri,
compiuto
a
titolo gratuito successivamente al
sorgere
del
credito,
può
procedere, munito di titolo esecutivo, a
esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza
dichiarativa
di
inefficacia,
se trascrive il pignoramento nel termine di un
anno dalla
data
in
cui l'atto è stato trascritto. La disposizione
di cui al presente
comma si applica anche al creditore anteriore
che,
entro
un
anno
dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole,
interviene nell'esecuzione da altri promossa.
2. Quando il bene, per effetto o in conseguenza
dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione
esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è
preferito ai creditori personali di costui nella
distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito
alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore
pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si
estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far
valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori
cui i diritti sono opponibili.
3. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione
e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le
opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di
procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al
primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del
creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
A ben guardare il nuovo art. 2929 bis, si scopre che
può essere in rapporto con l’azione revocatoria, ma si pone come caso a sé,
come una nuova fattispecie che dà vita a un nuovo tipo di azione esecutiva,
almeno nei presupposti, con eventuali aspetti di cognizione, tanto è vero
che questo articolo non è posto dopo gli articoli dedicati all’azione
revocatoria, ma tra gli articoli che il codice civile dedica all’esecuzione
forzata.
Cominciamo con il creditore che è può promuovere questo processo esecutivo.
Questo creditore non è di regola un creditore privilegiato, e l’unica
garanzia che possiede per l’adempimento dell’obbligazione del debitore è
quella generica dell’art. 2740 c.c. Il debitore, però, dopo che sia
sorto il credito costituisce gratuitamente un vincolo di indisponibilità sui
suoi beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri (pensiamo a un
fondo patrimoniale, ma anche una servitù) o un atto di alienazione a titolo
gratuito, come potrebbe essere una donazione. Si tratta di atti a titolo
gratuito ed è evidente il pregiudizio alle ragioni del creditore. Partendo
dai presupposto che l’atto sia pregiudizievole, il creditore può far
pignorare il bene alienato o oggetto di vincolo d’indisponibilità a
condizione che trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione
dell’atto pregiudizievole.
Se l’atto pregiudizievole ha prodotto come conseguenza
il trasferimento del bene a un terzo, il creditore dovrà agire nelle forme
dell’espropriazione contro il terzo proprietario e ( importante
precisazione) è preferito nella distribuzione della somma ricavata ai
creditori personali di tale terzo. Se poi l’atto pregiudizievole consiste in
una costituzione di servitù, di usufrutto o di abitazione ( comma 1 art.
2812 c.c.)
il creditore pignora la cosa come libera nei confronti
del proprietario. Questi diritti si estinguono con la vendita del bene, e i
terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con
preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
Nel processo esecutivo, poi,
potrà intervenire anche un altro creditore anteriore, cioè un creditore che
era tale prima del compimento dell’atto pregiudizievole, a condizione che
intervenga nel processo entro l’anno dalla trascrizione dell’atto
pregiudizievole. Abbiamo quindi come legittimato a dar vita al processo
esecutivo
il creditore il cui credito sia sorto prima del
compimento dell’atto pregiudizievole, e come inteveniente nel processo
esecutivo gli altri creditori del debitore,
tra cui si distingue anche il creditore
anteriore al compimento dell’atto pregiudizievole. Bisogna però considerare
le posizioni dei controinteressati all’iniziativa del creditore che sono il
debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato
alla conservazione del vincolo.
Il mezzo che hanno tali soggetti per contrastare l’iniziativa del creditore è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma la causa petendi di tale opposizione è limitata, perché questi potranno agire solo se intendono dimostrare che l’atto compiuto non era pregiudizievole per il creditore, o che il creditore era a conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore con il suo atto. Possono poi dimostrare la mancanza dei presupposti di cui al primo comma dell’art. 2929 bis (atto a titolo gratuito, l’avere agito il creditore dopo l’anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole). Può darsi, infine, che il bene oggetto dell’atto pregiudizievole sia stato trasferito a titolo oneroso a terzi o che questi abbiano costituito, sempre a titolo oneroso, diritti su tale bene. In tal caso l’azione esecutiva non può esercitarsi in pregiudizio di tali terzi, a meno che il creditore abbia fatto trascrivere il pignoramento prima della trascrizione del diritto del terzo.
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