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espromissione
L'espromissione si distingue dalla delegazione proprio perché il terzo
agisce "senza
delegazione del debitore".
La mancanza di delegazione ha fatto ritenere a
parte della dottrina che l'iniziativa del terzo debba essere spontanea, ma
altri autori hanno ritenuto che nell'espromissione possa esservi anche una
sollecitazione del debitore originario che dia mandato all'espromittente per
l'assunzione della obbligazione, precisando, però, che l'esistenza del
mandato non deve essere manifestata all'esterno.
L'espromissione è un contratto tra terzo e creditore,
ma è ormai maggioritaria la tesi che ritiene non trattarsi di contratto a
favore del terzo. Vediamo, ora, i tipi di espromissione.
Passiamo al regime delle
eccezioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1272. Cominciano dalle
eccezioni inopponibili; secondo l'art. 1272, comma 2, il terzo non può
opporre al creditore le eccezioni fondate su suoi rapporti con il debitore
originario; non potrebbe, in altre parole, far valere un eventuale rapporto
di provvista.
Vediamo il regime delle eccezioni opponibili dal terzo
al creditore:
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