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esecutore testamentario.
L'erede è la persona incaricata di eseguire le
disposizioni contenute nel testamento, ma secondo l'art. 700 c.c. il
testatore può indicare una o più persone che devono curare che siano
eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (art. 703 c.c.).
L’esecutore testamentario è quindi incaricato direttamente nel testamento di
eseguire esattamente le disposizioni testamentarie.
Nel caso in cui siano state indicate più persone,
queste dovranno agire congiuntamente.
Per svolgere, gratuitamente, i suoi compiti sarà in primo luogo
necessario che l'esecutore accetti l'incarico e che sia capace, ex
art. 701 c.c., di svolgere i suoi compiti.
L'accettazione della nomina (o la sua successiva rinunzia) deve
essere fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è
aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni
( art. 702 c.c.). Accettata la nomina, l'esecutore entrerà nel pieno della
sua attività.
Per eseguire le disposizioni testamentarie gli sono riconosciuti i poteri
che vediamo qui di seguito:
Il testatore potrebbe poi stabilire, a carico dell'eredità, una retribuzione
per l'esecutore. Chiudiamo l'argomento
analizzando le responsabilità e i casi di esonero dell'esecutore (art.
709 c.c.):
Veniamo all'esonero, che non si verifica
automaticamente, ma sarà necessaria un'istanza da parte di qualsiasi
interessato all'autorità giudiziaria che dovrà provvedere in merito.
L'esecutore, che comunque dovrà previamente essere sentito dai giudici,
potrà essere esonerato per i seguenti motivi:
a)gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi; b)per inidoneità
all’ufficio; c)compimento di azioni che abbiano menomato la fiducia riposta
in lui.
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