Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
elementi accidentali del testamento
Anche al testamento, come accade per gli altri negozi
giuridici, si possono apporre la condizione il termine e il modo, con
particolari regole dovute alla natura dell'atto; cominciamo dalla
condizione:
Cominciamo dall'ipotesi di avveramento della condizione. Secondo l'art. 646
c.c. l'adempimento della condizione ha efficacia retroattiva, (e questo è
normale), ma se la condizione è risolutiva, se è pur vero che il
beneficiario della disposizione sarà tenuto a restituire quanto ha ricevuto,
sarà anche vero che dovrà restituire i frutti dal giorno in cui si è
verificata la condizione e non dal giorno in cui li ha percepiti; in tal
modo si è limitata la retroattività della condizione. Parliamo ora della
pendenza della condizione risolutiva: l'autorità giudiziaria può imporre
all’erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai
quali l’eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione
si avverasse ( art. 639 c.c.). Durante il periodo di pendenza bisogna
distinguere tra condizione sospensiva e risolutiva. Non è specificato che
cosa s'intende per "idonea garanzia", ma è chiaro che questa è lasciata alla
discrezionalità del magistrato in relazione alle circostanze e all'uso che
viene fatto del bene sottoposto a condizione.
Passiamo alla pendenza della condizione sospensiva: nel caso di
legato, l’onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al
legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto ( art. 640
c.c.); nel caso di erede istituito sotto condizione sospensiva finché questa
condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è
dato all’eredità un amministratore ( art. 641 c.c.). L'amministratore può
essere nominato anche quando non si sia prestata la garanzia in tutti casi
che abbiamo sopra indicato, o quando si sia indicato come erede un non
concepito di una persona vivente (art. 643 c.c.).
Passiamo, ora, al termine.
Nella disposizione a titolo universale il termine si considera non apposto,
sia esso finale ( perché non è consentito che sia abbiano eredi a termine,
semel heres semper heres) o iniziale perché interromperebbe la
continuità della titolarità ( art. 637 c.c.); è possibile il legato a
termine.
Concludiamo parlando del modo o onere.
Come sappiamo questo è un peso imposto dall'autore di un atto liberalità sul
beneficiario dell'atto stesso e consiste, in questo caso, in una prestazione
di fare o di non fare posta a carico dell'erede o del legatario che limita
il valore della disposizione testamentaria. Anche il modo può essere
illecito o impossibile e si considera non apposto; se, tuttavia, è stato il
solo motivo che ha spinto il testatore a disporre, rende nulla l'intera
disposizione testamentaria (art. 647 c.c.). L'inadempimento del modo può
spingere qualsiasi interessato ad agire per costringere l'onerato ad
adempiere. L'autorità giudiziaria può giungere anche alla risoluzione della
disposizione testamentaria se questa è stata prevista dal testatore, o se
l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della
disposizione ( art. 648 c.c.).
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