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effetti della simulazione nei confronti dei terzi
Abbiamo visto gli effetti
della simulazione nei confronti delle parti, concludendo che tra loro ha
valore solo quanto realmente voluto e non l'apparenza del negozio simulato.
Il discorso cambia in relazione ai terzi che
possono aver fatto affidamento su quanto appariva nel contratto simulato,
magari acquistando un bene da colui che sembrava essere l'acquirente e
quindi il proprietario. Che fare in questi casi?
Per rispondere alla domanda dobbiamo distinguere
diverse ipotesi:
Un discorso a parte deve
essere fatto in merito agli effetti della simulazione nei confronti dei
creditori delle parti; ne avremo, infatti, due categorie:
1.
i creditori del simulato alienante che
avranno tutto l'interesse a far valere
la simulazione poiché vogliono far tornare nel patrimonio del loro debitore
quello che (apparentemente) ne era uscito;
2.
i creditori del
simulato acquirente
che avranno un interesse opposto ai primi in
quanto vorranno far considerare efficace l'atto di acquisto del loro
debitore in modo da essere più garantiti. Potrebbe accadere, infatti, che
entrambe le categorie di creditori intendano soddisfarsi sul bene oggetto
del contratto simulato. Chi prevarrà?
È
intuitivo che prevarranno i creditori del simulato alienante in quanto deve
prevalere la realtà sulla finzione (il bene non è mai uscito dal patrimonio
del loro debitore) ma quando il loro credito è sorto dopo la finta
alienazione prevarranno i creditori del simulato acquirente. Riassumiamo le
nostre conclusioni:
Come si vede la situazione che abbiamo descritto fa riferimento ai creditori "chirografari" che sono quelli che non sono garantiti da pegno o ipoteca; di conseguenza l'esistenza di tali diritti di garanzia salvaguarderà la posizione dei creditori titolari di tali diritti indipendentemente dal momento in cui è sorto il loro credito. Chiudiamo l'argomento accennando al problema dei mezzi di prova che possono essere proposti per provare l'avvenuta simulazione; distinguiamo, infatti, tra:
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