Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Tali doveri gravano su
entrambi i genitori, ed è necessario stabilirne in che misura. Secondo
il primo comma dell’art. 316 bis i genitori devono adempiere i loro obblighi
nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la
loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quindi chi più ha,
più contribuisce, ma può anche capitare che i genitori non abbiano mezzi
sufficienti per provvedere al mantenimento. In tal caso subentrano gli
altri ascendenti, cioè i nonni e, se esistenti, i bisnonni, che, in ordine
di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Si tratta quindi, sia per i genitori, sia per gli
altri ascendenti di un vero obbligo giuridico e non solo morale, tanto che
in caso d’inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque
vi abbia interesse, sentito l'inadempiente e assunte informazioni, può
ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in
proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi
sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della
prole. Il decreto del presidente del tribunale è titolo esecutivo ( art. 474
c.p.c.), ed è quindi titolo per azionare un processo esecutivo.
Contro il decreto del presidente del tribunale è ammessa opposizione entro venti giorni dalla sua notifica, e l’opposizione si propone nelle forme del decreto ingiuntivo ( artt. 633 e ss. c.p.c.) Si ha quindi una curiosa commistione tra provvedimenti di volontaria giurisdizione ( il decreto del presidente del tribunale) e il rito sommario non cautelare del decreto ingiuntivo. Anche se l’opposizione non è proposta ( o è proposta fuori termine) è comunque possibile chiedere la revoca o la modificazione del provvedimento del presidente del tribunale, ma con le forme del processo ordinario ( di cognizione).
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