Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
donazione
Con la donazione s'intende "arricchire" un soggetto,
cioè fargli ottenere un incremento del suo patrimonio e non un semplice
vantaggio.
Se, ad esempio, concedo in comodato un mio bene a
un'altra persona, non per questo ho stipulato un contratto di
donazione poiché, a parte tutte le altre possibili differenze, se è pur vero
che c'è stato un vantaggio per il comodatario è anche vero che non c'è stato
alcun incremento del suo patrimonio, non c'è stato un suo arricchimento.
Il riferimento al comodato, però, ci mette in grado di
comprendere un’ulteriore distinzione.
Con il comodato, infatti, un soggetto può usare un bene
senza versare alcun corrispettivo al proprietario; di conseguenza ben
possiamo definire il comodato come atto a titolo gratuito proprio per la
mancanza del corrispettivo.
La mancanza di corrispettivo si ritrova anche nella
donazione e questo già ci può far considerare questo contratto come facente
parte degli atti a titolo gratuito, ma di questi atti ne costituisce una
specifica categoria perché l'art. 769 c.c. non richiede che l'atto sia
semplicemente a titolo gratuito, ma qualcosa di più, è necessario,
infatti, che vi sia "lo spirito di liberalità", che vi sia, cioè,
l'intenzione di arricchire una persona con il conseguente proprio
impoverimento.
Come è facile intuire lo spirito di liberalità non si
riscontra, quindi, in tutti i negozi a titolo gratuito, ma solo nella
donazione e negli altri atti di liberalità. In conclusione la donazione è un
contratto che rientra nella categoria degli atti di liberalità che, a loro
volta, rientrano, senza esaurirla, nella categoria dei negozi a titolo
gratuito.
Fanno parte della categoria degli atti di liberalità,
oltre la donazione, anche la donazione indiretta di cui all'art. 809 c.c. e
le liberalità d'uso (art. 770 comma 2 c.c.), ma la particolarità del
contratto di donazione sta nel fatto che il codice ha tipizzato questo
specifico atto, facendolo così divenire il mezzo principale con cui si
può attuare una liberalità; in proposito l'art. 809 dichiara applicabili
agli altri atti di liberalità diversi dalla donazione alcune regole previste
per quest'ultima rendendo, in tal modo, ancor più chiara la scelta del
legislatore di creare un solo negozio tipico per gli atti di liberalità che
costituisce anche il principale riferimento per gli altri atti dello stesso
genere.
La donazione è un contratto che come tutti i contratti
e negozi in generale, ha una propria causa. Elemento essenziale della causa
della donazione è proprio l'animus donandi, cioè l'arricchimento dell'altra
parte senza corrispettivo e non va confuso con i motivi che spingono a tale
attribuzione.
Si può donare, infatti, per beneficenza, per amore
filiale o coniugale, per riconoscenza, ma l'animus donandi non varia, perché
s’identifica sempre nell'arricchimento dell'altra parte; questo non vuol
dire, però, che i motivi della donazione siano sempre irrilevanti.
Nella donazione rimuneratoria di cui all'art. 770, sono
presi espressamente in considerazione i motivi della donazione per un
duplice ordine di ragioni;
da un lato, infatti, s’intende porre l’accento che,
anche se si dona per riconoscenza o per ricompensare qualcuno (senza, però
esservi tenuti) per un qualche servizio reso, siamo pur sempre nell'ambito
della donazione;
dall'altro per fornire a tale tipo di donazioni una
disciplina in parte diversa da quella ordinaria. L'art. 805, ad esempio,
dispone l'irrevocabilità delle donazioni rinumeratorie e da questa (e altre
norme es. art. 437 e
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