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dolo
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Il dolo, o meglio il
comportamento doloso, può provenire sia dall'altra parte contraente sia da
un terzo; in questi casi: a) se proveniente da una parte: il contratto sarà
annullabile; b) se proveniente da un terzo: vi sarà annullabilità solo se i
raggiri erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Per aversi dolo è necessario che tra il
comportamento doloso e l'errore in cui cade il deceptus vi sia un nesso di
causalità, ma per ottenere l'annullamento del negozio non è necessario
dimostrare che l'errore in cui si è caduti sia anche essenziale e
riconoscibile; basta, infatti, dimostrare che il comportamento ingannatorio
abbia provocato un errore, anche sui semplici motivi. Il codice civile
distingue due tipi di dolo:
Nel caso del dolo
determinante la parte ingannata potrà senz'altro chiedere l'annullamento del
negozio ed il risarcimento del danno, mentre nel caso di dolo incidente il
contratto è valido, ma la parte in mala fede risponde comunque dei danni.
Si discute se anche un semplice comportamento
omissivo possa dar luogo a dolo, quando, ad esempio, ci si accorga
dell'errore in cui è caduta l'altra parte e non si faccia nulla per
avvertirla (dolo negativo); si ritiene che in questi casi il contratto sia
annullabile solo se incombe sulla parte non in errore uno specifico dovere
d'informazione.
Riportiamo, ora, la tradizionale
distinzione tra dolus malus e dolus bonus; il
primo è sempre causa di annullabilità, mentre il secondo, che consiste nella
semplice esaltazione di ciò che si offre, non è causa d'invalidità quando,
però, non si siano infranti i doveri di correttezza e buona fede.
Precisiamo, infine, che il dolo di cui stiamo parlando si distingue (pur
facendone parte) dal dolo inteso come causa psicologica della propria
condotta. Qui, infatti, ci riferiamo al quel particolare comportamento
ingannatorio volto a provocare un errore negoziale, mentre in generale di
comportamento "doloso" si parla quando sono volute le conseguenze della
condotta. Sotto questo punto di vista il "dolo" si distingue dalla "colpa"
intesa nel senso che gli effetti della
condotta non sono voluti, ma verificatisi
per imprudenza, negligenza, imperizia.
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